COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 14/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BOCASTRUM UNITED AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BALLONI FRANCESCO SEGUITO GARA BOCASTRUM/BULDOG T.N.T. LUCREZIA DEL 16.2.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 116 del 22.2.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 14/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BOCASTRUM UNITED AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BALLONI FRANCESCO SEGUITO GARA BOCASTRUM/BULDOG T.N.T. LUCREZIA DEL 16.2.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 116 del 22.2.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BALLONI FRANCESCO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, nel corso della gara e dopo essere stato espulso. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Bocastrum United chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di minaccia o violenza, ma si sarebbe limitato ad un faccia a faccia verbale con l’arbitro, disapprovando alcune sue decisioni, ma senza contenuti o intenti violenti, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Balloni. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore, precisando che le irrilevanti conseguenze del gesto nei suoi confronti furono in parte dovute al suo istintivo arretramento ed in parte dall’essersi il Belloni trattenuto dall’andare oltre. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame non possa essere accolto. La tesi difensiva della società reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili. La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di otto giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, che appare equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Bocastrum United ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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