COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 82 del 15 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. RICORSO ACLI CALCIO CAMPOBASSO – AVVERSO IRREGOLARE UTILIZZO CALCIATORE (GARA MIRABELLO CALCIO – ACLI CAMPOBASSO CALCIO DEL 21.01.2012 – MOLISE CUP ALLIEVI – 5^ GIORNATA PRIMA FASE)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 82 del 15 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. RICORSO ACLI CALCIO CAMPOBASSO - AVVERSO IRREGOLARE UTILIZZO CALCIATORE (GARA MIRABELLO CALCIO – ACLI CAMPOBASSO CALCIO DEL 21.01.2012 - MOLISE CUP ALLIEVI – 5^ GIORNATA PRIMA FASE) Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società ACLI CAMPOBASSO CALCIO, con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 33, 38 e 46 CGS; rilevato preliminarmente che la società Mirabello Calcio ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 33 e 38 CGS; letto il citato reclamo, rileva che la società Acli Campobasso Calcio chiede l’applicazione ai danni della società Mirabello Calcio della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 in quanto il calciatore MAGNABOSCO Manuel, nello stesso giorno, oltre ad aver disputato la gara in epigrafe, ha disputato anche la gara Mirabello Calcio – Progna Calcio valevole per la 3^ giornata del girone di ritorno del Campionato Regionale Giovanissimi – girone B, “in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 34 NOIF”. lette le controdeduzioni, rileva che la società Mirabello Calcio ammette di aver schierato il calciatore MAGNABOSCO in entrambi gli incontri, così come affermato dalla reclamante, per causa di forza maggiore. Afferma inoltre che il reclamo della società Acli Campobasso Calcio non può trovare accoglimento in quanto l’art. 17 CGS prevede “la perdita della gara solo nei casi ipotizzati dal comma 1 e 3 e 34Bis delle NOIF”, mentre le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata comportano l’applicazione delle sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori (cfr. Art. 17 CGS). Osserva preliminarmente questo GST. A proprio giudizio il caso di specie non rientra tra quelli previsti dal CU n. 58/A della FIGC e riportati nel Regolamento della Molise Cup Allievi pubblicato sul CU n. 26 del 26 settembre 2011 perché espressamente regolati sia dalle NOIF che dalle CGS. Come ammesso dalla società Mirabello Calcio, il calciatore MAGNABOSCO Manuel ha effettivamente preso parte alle gare MIRABELLO CALCIO – ACLI CAMPOBASSO CALCIO (Molise Cup Allievi) e MIRABELLO CALCIO – PROGNA CALCIO (Campionato Regionale Giovanissimi) disputate entrambe il 21 gennaio 2012. Il divieto di partecipare nello stesso giorno a più di una gara ufficiale è sancito dal comma 2 dell’art. 34 delle NOIF ed è sanzionato dal disposto del comma 6 dell’art. 17 CGS che, come riportato dalla società Mirabello Calcio, prevede l’applicazione dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori. Tutto ciò premesso, visti ed applicati gli artt. 34, comma 2 NOIF e 17, comma 6 CGS D E C I D E di non accogliere il reclamo così come presentato dalla società Acli Campobasso Calcio; di convalidare il risultato della gara in epigrafe: MIRABELLO CALCIO – ACLI CAMPOBASSO CALCIO 1 – 0; di comminare alla società Mirabello Calcio un’ammenda di Euro 150,00; di inibire il dirigente accompagnatore CUTILLO Marcello (Mirabello Calcio) fino a tutto il 5 aprile 2012; di squalificare il calciatore MAGNABOSCO Manuel (Mirabello Calcio) fino a tutto il 22 marzo 2012.La tassa non versata sarà addebitata sul conto della società Acli Campobasso Calcio.
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