COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.A. GIOVENTU CALCIO SPECCHIA – A.S.A. ANTONIO FILOGRANA del 26 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. ANTONIO FILOGRANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 1 Marzo 2012 della Delegazione Distrettuale di Maglie).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°56 del 15 marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.A. GIOVENTU CALCIO SPECCHIA – A.S.A. ANTONIO FILOGRANA del 26 Febbraio
2012. (Reclamo della A.S.D. ANTONIO FILOGRANA in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la ripetizione della gara di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 1 Marzo 2012 della Delegazione Distrettuale di Maglie).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
rilevato che la società reclamante non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio del
reclamo stesso alla controparte da effettuarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai
sensi dell’art. 46 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato
inammissibile
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiararsi inammissibile il reclamo propposto dalla società A.S.D. ANTONIO FILOGRANA e per
l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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