COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. VECCHIO BORGO S.ELIA (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Carbonia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 31 del 23.02.2012. Gara Tratalias / Vecchio Borgo S.Elia del 19.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. VECCHIO BORGO S.ELIA (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Carbonia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 31 del 23.02.2012. Gara Tratalias / Vecchio Borgo S.Elia del 19.02.2012. La società Vecchio Borgo Sant’Elia ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 30 giugno 2015 il calciatore Di Palma Antonio per avere contestato pesantemente una decisione arbitrale, essersi poi avvicinato minacciosamente al direttore di gara colpendolo con un calcio al fianco destro e facendolo cadere al suolo battendo l’anca sinistra e quindi per avere colpito nuovamente l’arbitro, che era a terra dolorante, con un calcio alla gamba sinistra. La società reclamante chiede una riduzione della squalifica, affermando che il Di Palma avrebbe colpito il direttore di gara solo una volta, mentre sarebbe stato un altro e non lui a sferrargli il secondo calcio. L’arbitro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato integralmente quanto dichiarato nel referto, precisando di essere sicuro che sia stato lo stesso Di Palma a colpirlo la seconda volta dopo che era caduto in terra. La Commissione, esaminati gli atti, compresa la certificazione medica da cui risulta che il direttore di gara, sottoposto a visita medica presso l’Ospedale di Carbonia, veniva riscontrato affetto da “trauma contusivo regione fianco destro ed anca sinistra” con cinque giorni di prognosi, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia adeguata alla particolare gravità del fatto commesso e debba pertanto essere confermata. Per questi motivi la Commissione DELIBERA il rigetto del reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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