COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.368 del 08.03.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 26/ 2/2012 AGIRA NISSORIA – VIRTUS ISPICA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.368 del 08.03.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 26/ 2/2012 AGIRA NISSORIA - VIRTUS ISPICA 1-0; Reclamo Virtus Ispica. Con reclamo ritualmente proposto la Società Virtus Ispica chiede la ripetizione della gara, rilevando un "errore tecnico" da parte dell'arbitro, o l'assegnazione della perdita della stessa alla Società Agira Nissoria; la reclamante segnala come i calciatori Mordà Giuseppe e Millauro Carmelo abbiano partecipato alla gara, nelle fila della Società consorella, con maglie aventi i numeri invertiti rispetto a quelli con i quali erano stati riportati sulla distinta di gara; fa inoltre rilevare come le relative correzioni, sulle distinte, siano state apportate dall'arbitro solo a fine gara; Esaminati gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto richiesto all'arbitro, si rileva, in buona sostanza, la veridicità di quanto segnalato dalla reclamante; Tuttavia la superiore richiesta non può trovare accoglimento; Atteso infatti che sia il Mordà che il Millauro avevano pieno titolo a partecipare alla gara, quanto rilevato dalla Società Virtus Ispica va considerata una fattispecie puramente formale e quindi senza alcuna influenza sulla regolarità della gara medesima; Per quanto esposto in narrativa; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Virtus Ispica, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di infliggere alla Società Agira Nissoria l'ammenda di Euro 150,00; Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza in relazione all'operato dell'arbitro della gara.
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