COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.368 del 08.03.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 26/ 2/2012 AGIRA NISSORIA – VIRTUS ISPICA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.368 del 08.03.2012
Delibere del Giudice Sportivo
gara del 26/ 2/2012 AGIRA NISSORIA - VIRTUS ISPICA
1-0; Reclamo Virtus Ispica.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Virtus Ispica
chiede la ripetizione della gara, rilevando un "errore tecnico"
da parte dell'arbitro, o l'assegnazione della perdita della stessa
alla Società Agira Nissoria; la reclamante segnala come i
calciatori Mordà Giuseppe e Millauro Carmelo abbiano
partecipato alla gara, nelle fila della Società consorella, con
maglie aventi i numeri invertiti rispetto a quelli con i quali
erano stati riportati sulla distinta di gara; fa inoltre rilevare
come le relative correzioni, sulle distinte, siano state apportate
dall'arbitro solo a fine gara;
Esaminati gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto
richiesto all'arbitro, si rileva, in buona sostanza, la veridicità
di quanto segnalato dalla reclamante;
Tuttavia la superiore richiesta non può trovare accoglimento;
Atteso infatti che sia il Mordà che il Millauro avevano pieno
titolo a partecipare alla gara, quanto rilevato dalla Società Virtus
Ispica va considerata una fattispecie puramente formale e quindi
senza alcuna influenza sulla regolarità della gara medesima;
Per quanto esposto in narrativa;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Virtus Ispica,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di infliggere alla Società Agira Nissoria l'ammenda di Euro 150,00;
Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di
competenza in relazione all'operato dell'arbitro della gara.