COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.383 del 15.03.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 25/ 2/2012 POLISPORTIVA GIOIOSA – SANTANGIOLESE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.383 del 15.03.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 25/ 2/2012 POLISPORTIVA GIOIOSA - SANTANGIOLESE 1-1; Reclamo Santangiolese. Con reclamo ritualmente proposto la Società Santangiolese chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Polisportiva Gioiosa ipotizzando il mancato impiego, da parte di quest'ultima, del calciatore "Giovane", nato dall'1/1/1993, prescritto dalla vigente normativa; ciò a seguito di sostituzione, avvenuta al 36' del 2° tempo, tra il calciatore n° 8 Dima Alexandro (1994) ed il calciatore n° 14 Casella Alessandro (1992); Con proprie controdeduzioni la Società Polisportiva Gioiosa respinge l'assunto dalla reclamante e chiede che venga deliberata l'omologazione della gara; Esaminati gli atti ufficiali i quali come è noto godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che il calciatore n° 14 Casella Alessandro aveva in effetti scambiato la propria maglia con il calciatore n. 13 Spinella Mauro (1993) il quale, indossando in un primo momento la maglia n. 14, aveva sostituito il Dima; Al 42' del s.t., a seguito di segnalazione da parte dell'allenatore della Società Santangiolese, l'arbitro effettuava un nuovo riconoscimento dei calciatori n. 13 e n. 14 della Società Polisportiva Gioiosa, facendo di conseguenza adeguare le maglie degli stessi alla numerazione di cui alla distinta di gara; L'arbitro poi dichiara che "nella concitazione dell'evento non ho notato chi effettivamente è entrato in campo per continuare a giocare", accorgendosi poi, al 48' del s.t., di una ulteriore sostituzione del n. 11 della Società Polisportiva Gioiosa ancora con un calciatore indossante la maglia n. 14, sostituzione permessa "erroneamente"; Tutto quanto sopra esposto non consente di accogliere la richiesta formulata dalla reclamante in quanto è di tutta evidenza che a sostituire il Dima è stato lo Spinella; d'altra parte, contrariamente a quanto affermato dall'arbitro circa un suo presunto errore, visto che lo Spinella ed il Casella si erano nel frattempo, su invito dello stesso arbitro, a scambiarsi le maglie adeguandole alla numerazione di cui alla distinta di gara, al 48' del s.t., l'ulteriore sostituzione effettuata dalla Società Polisportiva Gioiosa non può che essere avvenuta tra il calciatore n° 11 Buttò Emanuele (1991) ed il calciatore n° 14 Casella Alessandro (1992); Si osserva, per quanto sopra esposto e senza alcun dubbio, che la Società Polisportiva Gioiosa ha ottemperato alla normativa, relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le gare del campionato di Seconda Categoria 2011/2012, pubblicata sul C.U. n. 1 del 4/07/2011; Pertanto; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Santangiolese, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di infliggere alla Società Polisportiva Gioiosa l'ammenda di Euro 100,00; Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza in relazione all'operato dell'arbitro della gara.
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