COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.51 del 15.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 115 Stagione Sportiva 2011/2012Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Antignano Banditella avverso la squalifica per cinque gare del giocatore Cammellini Massimo (C.U. n. 45 del 23/02/2012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.51 del 15.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
115 Stagione Sportiva 2011/2012Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Antignano
Banditella avverso la squalifica per cinque gare del giocatore Cammellini Massimo (C.U. n. 45 del
23/02/2012)
Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al Sig. Cammellini per i comportamenti tenuti durante l’incontro
esterno disputatosi, in data 19/02/2012, tra l'Unione Sportiva Castiglioncello e la reclamante: “Espulso per
doppia ammonizione, dopo la notifica, applaudiva ironicamente il D.G.. Di poi, posizionatosi sulla tribuna,
offendeva alcuni componenti della panchina avversaria. Sanzione aggravata in quanto capitano.”.
Avverso tale decisione la società di appartenenza proponeva rituale e tempestivo reclamo contestando
parzialmente quanto riferito dal D.G. ed eccependo che il medesimo non poteva avere l'esatta percezione di
quanto avveniva in campo e contemporaneamente sugli spalti.
Il Capitano sarebbe infatti rimasto all'interno degli spogliatoi per tutta la partita (circostanza comprovabile per
testi) ed il D.G. lo avrebbe semplicemente scambiato con altri calciatori in abbigliamento ufficiale.
Ad avviso della reclamante la vastità degli spalti che ospitano l'enorme tribuna dello stadio Rosignano Solvay
non consentirebbe, per l'immenso spazio disponibile, la focalizzazione di singoli individui che risulterebbero
“oggettivamente” indistinguibili anche per la distanza con il campo da giuoco.
Tali elementi, considerati “inconfutabili” dalla società, non permetterebbero nemmeno di contestare
l'aggravante del ruolo di capitano non essendo la medesima ipotizzabile nel caso di doppia ammonizione.
Dopo aver richiesto la visione e l'estrazione di tutti i documenti ufficiali la reclamante conclude chiedendo
l'audizione personale del giocatore squalificato e la riduzione della squalifica a questi comminata.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente occorre rammentare alcune regole del procedimento disciplinare come il fatto che le Carte
Federali non ammettono prove testimoniali al di fuori dei casi di illecito sportivo.
Non può essere in alcun modo disposta inoltre l'audizione di un calciatore squalificato o di un dirigente inibito
poiché i medesimi, nel rispetto della sanzione comminata, non possono compiere alcuna attività in seno alla
Federazione.
L'unico modo per dare l'opportunità al calciatore di difendersi personalmente nell'udienza di fronte alla C.D.T.
sarebbe stata quella di far sottoscrivere al medesimo il reclamo che invece, nel caso concreto, risulta firmato
esclusivamente dal Presidente della Società (il quale non ha chiesto nemmeno di essere ascoltato
personalmente).
Tutti i documenti sono stati depositati presso la segreteria dell'organo giudicante dove le parti interessate
hanno facoltà di accedere per la visione e l'eventuale estrazione di copie.
Le Carte federali conferiscono invece fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della
terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere sia nel rapporto di gara che nel relativo
supplemento, espressamente richiesto a fini istruttori, le singole condotte illecite attribuite al giocatore
Cammellini.
Nei documenti viene infatti segnalata la condotta del capitano della Società Antignano Banditella che,
allontanato dal campo per doppia ammonizione, continuava in un atteggiamento platealmente derisorio ed
irriguardoso applaudendo all'indirizzo del D.G..
Per quanto attiene alla condotta assunta occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni
a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di
seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze
attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa
nei confronti degli ufficiali di gara”.
La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo e, pur evidenziando
che non di tratta di un atteggiamento “particolarmente” offensivo, occorre comunque rilevarne l'indubitabile
contenuto denigratorio che, associato al successivo atteggiamento tenuto sugli spalti, giustifica il
provvedimento adottato.
Inoltre il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di
interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile ed ha quindi l’onere di
fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività; ecco la ragione dell'art. 73 comma 4
delle N.O.I.F. che stabilisce la sussistenza di una specifica aggravante, contestabile al capitano, laddove il suo
comportamento si allontani da quei doveri di probità e correttezza che concretamente incombono su qualsiasi
tesserato.
Nel supplemento inoltre, ad onta della immensità di un impianto che sembra rivaleggiare, nella descrizione
difensiva, con i più capienti stadi del mondo, l'arbitro specifica: “Confermo quanto già riferito nel mio
precedente rapporto di gara e nuovamente espongo ciò che è realmente accaduto. Il capitano dell'Antignano
Banditella, num. 6 Cammellini Massimo, veniva ammonito per la seconda volta (per proteste) al 45' del 1^
tempo, alla notifica del provvedimento applaudiva ironicamente. Durante il 2^ tempo si era posizionato nella
parte più bassa delle gradinate della tribuna, indossando la divisa della propria società. In varie situazioni
protestava agitando le braccia e verso la metà del secondo tempo si sporgeva dalla tribuna verso il campo per
offendere alcuni componenti della panchina avversaria, distando circa solo 2 metri dal t.d.g. e perciò l'ho visto
e sentito molto bene.”
Dunque la sanzione applicata dal G.S.T., per il gesto derisorio, per l'atteggiamento complessivamente
irriguardoso e per la sua reiterazione sugli spalti, risulta assolutamente corretta e contenuta nell'ambito delle
squalifiche irrogate per gesti simili, anche in considerazione dell'aggravante contestata.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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