COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 4/ 3/2012 LA CONTEA – PONTE DEI NORI
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 4/ 3/2012 LA CONTEA - PONTE DEI NORI
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 56 del 07.03.2012, la società LA CONTEA ha formalizzato il preannunciato reclamo
avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore ZINI FABIO (Soc.
Ponte dei Nori) squalificato per una gara come da C.U. n. 55 del 02.03.2012;
la soc. Ponte dei Nori ha fatto pervenire propria comunicazione in cui dichiara di non essere stata a conoscenza della
pubblicazione straordinaria del comunicato n. 55 e pertanto non aveva conoscenza della suddetta squalifica;
visto l'art. 22 CGS il quale dispone che le giornate di squalifica si scontano dalla giornata successiva a quella di
pubblicazione;
rilevato che la semplice dichiarazione di "aver ritenuto esaustivo il Comunicato n. 54" non è sufficiente a far venire la
presunzione di conoscenza prescritta dal codice;
visto l'art. 17.5 CGS il G.S. delibera di:
- accogliere il ricorso inoltrato dalla Soc. La Contea;
- sanzionare la Società Ponte dei Nori con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
LA CONTEA - PONTE DEI NORI 3 - 0;
- infliggere alla stessa società l'ammenda di euro 55,00 per aver impiegato in gare ufficiali un giocatore che non ne aveva
titolo;
- irrogare al dirigente accompagnatore sig. Massignani Mirko l'inibizione fino al 26.03.2012;
- infliggere al giocatore ZINI FABIO una ulteriore giornata di squalifica.
Non si addebita la tassa reclamo.