COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO SARCEDO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Fabris Matteo – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
8.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO SARCEDO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Fabris Matteo – Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Calcio Sarcedo ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 54 del 29/2/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro
giornate a carico del giocatore Fabris Matteo : “espulso dal campo, insultava l'arbitro mentre si allontanava, nonché per
avere reiterato gli insulti a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Calcio Sarcedo;
vista la documentazione agli atti da considerare esaustiva e sufficiente;
ritenuta più congrua ai fatti ascritti al giocatore Fabris Matteo la sanzione della squalifica per tre giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Calcio Sarcedo;
- di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Fabris Matteo;
La tassa reclamo non é stata versata.
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