COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.2. OPPOSIZIONE U.S. CANARO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 – Squalifica per tre giornate giocatori Guaglianone Agostino e Tralli Mattia – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
8.1.2. OPPOSIZIONE U.S. CANARO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 –
Squalifica per tre giornate giocatori Guaglianone Agostino e Tralli Mattia – Campionato di 2^ Categoria
La Società Canaro ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel
Comunicato n. 54 del 29/2/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei
giocatori Guaglianone Agostino e Tralli Mattia : “per insulti e minacce all'arbitro a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Canaro;
vista la documentazione agli atti;
valutato lo svolgimento dei fatti così come descritti dettagliatamente dal direttore di gara dalla quale si evince la condotta
offensiva e minacciosa tenuta dai calciatori Guglianone e Tralli;
ritenuto non sussistere utili elementi per una riduzione delle sanzioni impugnate;
ritenuto quindi congruo il provvedimento disciplinare assunto in primo grado nei confronti dei giocatori su menzionati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Canaro;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Guaglianone Agostino eTralli Mattia;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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