COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.5. OPPOSIZIONE CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro San Giorgio in Bosco-Ambrosiana VR del 19/2/2012 (art. 17, comma 2 del C.G.S.) – Campionato Regionale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.5. OPPOSIZIONE CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro San Giorgio in Bosco-Ambrosiana VR del 19/2/2012 (art. 17, comma 2 del C.G.S.) – Campionato Regionale Allievi La Commissione Disciplinare Territoriale ha riunito in un unico giudizio i ricorsi presentati dalle Società G.S. Ambrosiana e Calcio San Giorgio in Bosco avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo Territoriale indicati in oggetto e che sono stati determinati dalle seguenti motivazioni : “perché al 20' del primo tempo il giocatore Gandini Enrico veniva espulso per bestemmia e allontanandosi dal terreno di gioco lo stesso colpiva violentemente al volto con un pugno un avversario facendolo cadere a terra, quindi lo colpiva più volte con calci e pugni provocandogli evidenti danni fisici al volto e alle gambe; rilevato altresì che alla ripresa del gioco, a seguito di un'ammonizione per gioco pericoloso di altro giocatore della soc. Ambrosiana, prendeva inizio uno scambio di insulti tra i giocatori delle due squadre che degenerava poi in una rissa, alla quale l'intervento dei capitani e dei dirigenti riusciva porre fine solo dopo 10 minuti; a questo punto l'Arbitro constatava il permanere dell'agitazione degli animi dei giocatori e quindi il venir meno del clima indispensabile per la prosecuzione della gara, sospendendola al 30' del primo tempo.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati i ricorsi presentati dalle Società Ambrosiana e San Giorgio in Bosco; vista la documentazione ufficiale in atti; sentiti i legali rappresentanti delle due Società ricorrenti; sentito altresì personalmente l’arbitro il quale ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel referto e nel supplemento di gara, precisando che numerosi giocatori delle due squadre hanno partecipato ad una rissa, tanto da renderne difficile l’identificazione, determinando una situazione ed un clima incompatibile con la prosecuzione della gara; per quanto riguarda la posizione del giocatore Gandini (Ambrosiana), é emerso dal referto arbitrale che lo stesso giocatore si é reso autore di una condotta estremamente violenta nei confronti di un avversario; in ragione di ciò, la C.D.T. pur considerando la giovane età del calciatore Gandini, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado é congrua, in quanto commisurata alla gravità dell’episodio; considerato infine il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere i ricorsi presentati dalle Società A.S.D. Ambrosiana e Calcio San Giorgio in Bosco; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara del 19/2/2012 San Giorgio in Bosco – Ambrosiana per 0-3 a carico di entrambe le Società reclamanti (applicazione del disposto di cui all’art. 17/2 del C.G.S.); - di confermare la sanzione della squalifica sino al 23/2/2015 a carico del giocatore Gandini Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata da parte delle Società Ambrosiana e San Giorgio in Bosco.
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