COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.6. OPPOSIZIONE POL. TRIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 del 29/2/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore De Cilesi Emanuele – Campionato 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
8.1.6. OPPOSIZIONE POL. TRIBANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 del
29/2/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore De Cilesi Emanuele – Campionato 3^ Categoria
La Società Pol. Tribano. ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 29/2/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della
squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Cilesi Emanuele : “una giornata per l’espulsione e due giornate
perché dopo la notifica del provvedimento insultava l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Tribano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
rilevato che il referto di gara redatto dall’arbitro é risultato chiaro e dettagliato e l’accadimento é stato descritto in maniera
specifica;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita al rapporto arbitrale in base all’art. 35, comma 1 del C.G.S.;
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di prime cure nei confronti del calciatore De
Cilesi appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati;
constatato infine che non sono emersi elementi nuovi atti a riformare la sanzione impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Tribano;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Cilesi Emanuele;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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