F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012 (314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE VILLELLA (calciatore attualmente tesserato per la Società Novara Calcio Spa), GIUSEPPE MERLINI (dirigente della Società AC Renate Srl), Società AC RENATE Srl e NOVARA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4826/562 pf11-12/AA/ac del 25.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012 (314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE VILLELLA (calciatore attualmente tesserato per la Società Novara Calcio Spa), GIUSEPPE MERLINI (dirigente della Società AC Renate Srl), Società AC RENATE Srl e NOVARA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4826/562 pf11-12/AA/ac del 25.11.2011). La Procura Federale con atto del 24 gennaio 2012 ha deferito a questa Commissione il calciatore Giuseppe Villella, attualmente svincolato, il Sig. Giuseppe Merlini, dirigente della Società AC Renate Srl, le Società AC Renate Srl e Novara Calcio Spa, per violazione quanto alle persone fisiche dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 6 CGS e quanto alle due Società per la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Era accaduto che la Società AC Renate Srl aveva utilizzato in tre gare ufficiali del Campionato Beretti girone A della corrente stagione sportiva il calciatore sopra menzionato, il quale non aveva titolo per prenderne parte perché tesserato, all’epoca dei fatti, in favore della Società Novara Calcio Spa. L’attività di indagini della Procura aveva tratto le mosse da un esposto della Presidenza della Lega Pro del 22 dicembre 2011. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Merlini e le Società AC Renate Srl e Novara Calcio Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giuseppe Merlini, le Società AC Renate Srl e Novara Calcio Spa, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giuseppe Merlini, sanzione della inibizione di 45 (quarantacinque) giorni, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società AC Renate Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre), con l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel campionato D. Berretti, con ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00); pena base per la Società Novara Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per il Sig. Giuseppe Villella. La Procura Federale ha chiesto infliggersi la seguente sanzione: squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali. La Commissione osserva quanto segue. La violazione disciplinare contestata al deferito Giuseppe Villella risulta documentalmente provata; infatti dagli atti del deferimento si evince che egli non aveva titolo di partecipare alle tre gare di che trattasi perché non tesserato per la Società che lo aveva impiegato. La sanzione chiesta dalla Procura Federale a carico del predetto calciatore appare congrua e va pertanto comminata. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Giuseppe Merlini; ▪ ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) per la Società Novara Calcio Spa; ▪ penalizzazione di punti 2 (due), da scontarsi nel campionato D. Berretti, con ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) per la Società AC Renate Srl. Infligge al calciatore Giuseppe Villella la squalifica per 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali.
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