F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012 (320) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINELLI (all’epoca dei fatti consigliere della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota n. 4906/1625 pf10-11/AM/ma del 30.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012
(320) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINELLI (all’epoca dei fatti consigliere della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota n. 4906/1625 pf10-11/AM/ma del 30.1.2012).
La Commissione disciplinare nazionale, in via preliminare ha preso atto dell’eccezione della difesa che ha evidenziato come il fatto di cui al presente procedimento è stato già oggetto di decisione da parte del medesimo Organo come risulta dal C.U. N°. 63/CDN del 16.2.2012. Lo stesso difensore ha chiesto quindi dichiararsi non luogo a procedere in base al principio del ne bis in idem; il rappresentante della Procura Federale si è associato alla richiesta. Verificata la fondatezza di quanto assunto dal difensore ha deciso come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara non luogo a procedere nei confronti del Sig. Sergio Spinelli e della SSD Renato Curi Angolana Srl, poiché il fatto ha già formato oggetto di precedente decisione.
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