F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012 (326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Viterbese Calcio Srl) ▪ (nota n. 5039/103 pf07-08/AM/ma dell’1.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012 (326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Viterbese Calcio Srl) ▪ (nota n. 5039/103 pf07-08/AM/ma dell’1.2.2012). Il Deferimento Con atto del 1° febbraio 2012 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione il Sig. Giovanni Bisanti, all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Viterbese Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS “per avere sottoscritto con il Sig. Giovanni Silvestri con evidenti ed esclusivi fini di lucro la scrittura privata in data 1 agosto 2006 contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all’art. 1 del Regolamento del settore giovanile e scolastico e per averne omesso il deposito presso gli Uffici federali competenti”. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite è emerso che: - la scrittura privata firmata il 1° agosto 2006 che ha conferito al Sig. Silvestri la gestione del settore giovanile della Viterbese sarebbe contraria alle norme del diritto sportivo, poiché persegue fini di lucro del tutto estranei al calcio praticato nel Settore giovanile e scolastico, che ha come fondamentale scopo lo sviluppo di finalità tecniche, didattiche e sociali riconoscendo il solo diritto alla percezione del “premio di preparazione” regolato dall’art. 96 delle NOIF. La predetta scrittura privata, inoltre, contenendo pattuizioni economiche sul tesseramento, sull’impiego e sulle cessioni di calciatori “giovani”, avrebbe dovuto essere ritualmente depositata presso la Lega o il Settore di competenza, mentre non risulta che tale incombente sia stato eseguito. La Procura ha evidenziato inoltre che per le violazioni ascritte al Sig. Giovanni Silvestri si procede con separato procedimento, mentre le violazioni a carico della Società Viterbese sono prescritte giusto quanto disposto dall’art. 18 del CGS vigente all’epoca dei fatti. La Società Viterbese con nota del 17 febbraio 2012 ha dedotto che il deferito Bisanti da anni non è più tesserato con la predetta Società. Alla riunione del 14 marzo 2012 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno) nei confronti del Sig. Giovanni Bisanti. Nessuno è comparso per il Bisanti. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta che il Bisanti, nella qualità di Presidente della Società Viterbese, in data 1° febbraio 2006 ha sottoscritto con il Sig. Giovanni Silvestri, tesserato per la FIGC in qualità di “Allenatore di base giovani calciatori squadre minori – allenatore U.E.F.A.” un contratto con il quale la Società, nell’affidare al Silvestri interamente la cura del settore giovanile, ha previsto quale compenso per il medesimo il pagamento di € 3.000,00 (€ tremila/00) per ogni giocatore in forza al settore giovanile eventualmente “posto sotto contratto” per la prima squadra dalla Viterbese e il pagamento dell’integrale “compenso, commissione o premio” spettante alla Viterbese nel caso di cessione del “giovane” calciatore ad altra Società. Le descritte pattuizioni denotano con chiarezza la sussistenza della violazione contestata poiché attraverso di esse la Società ha perseguito fini di lucro del tutto estranei al calcio praticato nel settore giovanile e scolastico, che, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, ha come fondamentale scopo lo sviluppo di finalità tecniche, didattiche e sociali potendosi riconoscere il solo diritto alla percezione del “premio di preparazione” regolato dall’art. 96 delle NOIF. Non risulta, inoltre, che la Società abbia provveduto a depositare il contratto presso gli uffici federali competenti pur contenendo pattuizioni economiche sul tesseramento, sull’impiego e sulla cessione dei calciatori. Il dispositivo Pertanto la Commissione disciplinare nazionale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al Sig. Giovanni Bisanti la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione.
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