F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012 (350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti iscritto all’Albo dei Direttori Sportivi) ▪ (nota n. 5374/810 pf09-10/SP/blp del 15.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071 del 14 Marzo 2012
(350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti iscritto all’Albo dei Direttori Sportivi) ▪ (nota n. 5374/810 pf09-10/SP/blp del 15.2.2012).
Il Deferimento
Con atto del 15 febbraio 2012 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione il Sig. Giuseppe Cannella per rispondere degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 5, del CGS, nonché la violazione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento dell’elenco speciale dei Direttori Sportivi, per avere rilasciato dichiarazioni dal contenuto gravemente lesivo della reputazione di altro soggetto operante nell’ambito Federale. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite è emerso che il Sig. Giuseppe Cannella, iscritto all’albo dei direttori sportivi, in data 16.9.2009 rilasciava al quotidiano di Salerno e provincia “La Città”, dichiarazioni dal contenuto gravemente lesivo della reputazione di altro soggetto operante nell’ambito Federale. Alla riunione del 14 marzo 2012 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); e il legale del Sig. Cannella, il quale si è riportato alle memorie difensive, concludendo per il proscioglimento del deferito.
I motivi della decisione
E’ prodotto in atti dalla Procura l’articolo in data 16.9.2009, del giornale “La Città”, a firma del cronista Michele Spiezia, nel quale il Sig. Cannella, ex direttore sportivo della Salernitana Calcio, rilascia dichiarazioni sulla persona del Sig. Franco Zavaglia del seguente tenore: “Zavaglia è ragioniere; lo conobbi quando presi Del Grosso all’Avezzano. Era nell’entourage: mi chiese persino un regalino […]”; “chi è Zavaglia? In un libro su Moggi viene descritto chi è Zavaglia. Lui, Gallo, Fabiani hanno sfruttato in un periodo lo strapotere di Moggi. Cosa c’entrano con il calcio? Basta vedere le loro precedenti professioni […]”; “vive nell’ottica di sistemare i giocatori della propria scuderia, mi riferisco a Zavaglia […]”; è la prova di quanto detto: il progetto ha un solo fine, sistemare i propri giocatori…” Va rilevato in via preliminare che il deferimento ex art. 5, comma 5, CGS non trova riscontro nei fatti denunciati in quanto le dichiarazioni rese dal Cannella non ledono “direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione Federale nel suo complesso o in una specifica struttura”. Per quanto riguarda le altre violazioni contestate, le dichiarazioni del Cannella appaiono lecite e pienamente rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica. Non appaiono lesive giacchè descrivono circostanze di fatto non offensive ed attività lecite proprie degli agenti dei calciatori, ragion per cui nulla può essere contestato al Cannella. P.Q.M.
Rigetta il deferimento e proscioglie il Sig. Giuseppe Cannella da ogni imputazione.
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