F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 15 Marzo 2012 (354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIDE WALTER TATÒ (all’epoca dei fatti Vice Presidente con potere di rappresentanza della Società SS Barletta Calcio Srl), ROBERTO TATÒ (all’epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl • (nota n. 5415/481 pf10-11/SP/blp del 17.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 15 Marzo 2012
(354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIDE WALTER TATÒ (all’epoca dei fatti Vice Presidente con potere di rappresentanza della Società SS Barletta Calcio Srl), ROBERTO TATÒ (all’epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl • (nota n. 5415/481 pf10-11/SP/blp del 17.2.2012).
Il deferimento
Con atto del 14/2/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Tatò Paride Walter, all’epoca dei fatti contestati Vice Presidente con potere di rappresentanza della SS Barletta Calcio Srl, della violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1 e 6, comma 1 del CGS per essere lo stesso, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato, socio della Gambling Partners Srl, Società che attraverso il sito internet www.bettiamo.com acquisisce scommesse aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC; B) il Sig. Tatò Roberto, all’epoca dei fatti contestati Presidente con potere di rappresentanza della SS Barletta Calcio Srl della violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 e all’art. 6 comma 5 (entrambi) del CGS per avere omesso di denunciare alla Procura federale il ruolo del Sig. Paride Walter Tatò nella SS Barletta Calcio Srl e la sua partecipazione nella Società Gambling Partners Srl; C) la SS Barletta Calcio Srl della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto dai propri dirigenti con potere di rappresentanza Signori Tatò Paride Walter ed il Sig. Tatò Roberto. La SS Barletta Calcio Srl, il Sig. Tatò Paride Walter ed il Sig. Tatò Roberto, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC - facevano pervenire, in data 10/3/2012, alla Commissione disciplinare nazionale memorie difensive, nelle quali evidenziano:
1. Sig. Paride Walter Tatò,
- non configurabilità di alcun coinvolgimento nella attività di accettazione scommesse di eventi sportivi, atteso sia il ruolo di socio di minoranza (27,5% del capitale) del deferito nella Gambling Partners Srl, sia la assenza in capo al deferito di alcun ruolo gestorio riservato, da statuto, all’amministratore unico della Gambling Partners Srl, Sig. Giuseppe Catapano;
- esigua attività della Gambling Partners Srl (attraverso il sito www.bettiamo.com) di raccolta scommesse relative a competizioni agonistiche organizzate nell’ambito della FIGC.
Conclude la memoria difensiva chiedendo il proscioglimento del Sig. Tatò Paride Walter da ogni addebito, l’audizione in sede di discussione, con riserva di produrre memorie, atti e/o documenti e indicare nuovi mezzi di prova.
2. Sig. Roberto Tatò,
- insussistenza ed infondatezza della violazione imputata al Sig. Roberto Tatò, attesa la assenza della effettiva configurabilità della inadempienza di cui all’art. 6, comma 1, in capo al Sig. Tatò Paride Walter per mancato coinvolgimento dello stesso nella accettazione di giocate su eventi sportivi, nonché la posizione di mero socio di minoranza nella Gambling Partners Srl e l’assenza di alcun potere gestorio nella Società da parte del Sig. Tatò Paride Walter;
- esigua attività della Gambling Partners Srl (attraverso il sito www.bettiamo.com) di raccolta scommesse su competizioni agonistiche organizzate nell’ambito della FIGC. Conclude la memoria difensiva chiedendo il proscioglimento del Sig. Tatò Roberto da ogni addebito, l’audizione in sede di discussione, con riserva di produrre memorie, atti e/o documenti e indicare nuovi mezzi di prova. 3. SS Barletta Calcio Srl, - insussistenza ed infondatezza della violazione imputata al Sig. Tatò Paride Walter, attesa sia la assenza della effettiva configurabilità della inadempienza di cui all’art. 6, comma 1 in capo allo stesso per il suo mancato coinvolgimento nella accettazione di
giocate su eventi sportivi, la posizione di mero socio di minoranza nella Gambling Partners Srl e l’assenza di alcun potere gestorio nella Società;
- impossibilità di ascrivere al Sig. Tatò Roberto alcuna inottemperanza all’obbligo di denuncia di cui all’art. 6 comma 5 CGS in assenza della configurabilità della inadempienza della violazione di cui all’art. 6, comma 1, asseritamente commessa dal Sig. Tatò Paride Walter.
- esigua attività della Gambling Partners Srl (attraverso il sito www.bettiamo.com) di raccolta scommesse su competizioni agonistiche organizzate nell’ambito della FIGC.
Conclude la memoria difensiva chiedendo il proscioglimento della SS Barletta Calcio Srl da ogni addebito, l’audizione in sede di discussione, con riserva di produrre memorie, atti e/o documenti e indicare nuovi mezzi di prova. Alla riunione dell’15/3/2012, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Tatò Paride Walter la sanzione della inibizione per anni 2 (due) oltre alla ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), per il Sig. Tatò Roberto la sanzione della inibizione per anni 2 (due) oltre alla ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) e per la SS Barletta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I procuratori delle parti deferite, dopo ampia discussione, si sono riportati alle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive. È comparso il Presidente della SS Barletta Calcio Srl, Sig. Roberto Tatò, il quale si è associato a quanto dichiarato dai difensori delle parti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti al Sig. Paride Walter Tatò, al Sig. Roberto Tatò e, a titolo di responsabilità diretta, alla SS Barletta Calcio Srl. In merito alla posizione del Sig. Paride Walter Tatò si evidenzia che la visura camerale attribuisce al deferito la proprietà del 27,5% della Gambling Partners Srl, Società titolare del sito www.bettiamo.com. Il Sig. Paride Walter Tatò attraverso la “interposta persona” identificata nella società Gambling Partner Srl ha effettuato / accettato scommesse aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC. Pertanto il Sig. Paride Walter Tatò – partecipando, come detto, il 27,5% del capitale delle Gambling Partners Srl, Società che, come documentalmente provato ed ammesso espressamente dal deferito nelle difese, ha effettuato/accettato scommesse su risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell’ambito FIFA, UEFA e FIGC – ha violato il disposto di cui all’artt. 6 comma 1 CGS e all’art. 1 comma 1 del CGS. Prive di pregio appaiono le difese del Sig. Paride Walter Tatò sull’illecito contestato poiché la norma intende vietare, nel senso più ampio possibile, a dirigenti, soci e tesserati delle Società appartenenti al settore professionistico di effettuare/accettare scommesse direttamente o per interposta persona. Risulta non condivisibile quanto affermato dai deferiti nelle difese in relazione:
1) alla percentuale di capitale sociale detenuta dal Sig. Paride Walter Tatò nella Gambling Partners Srl, poiché la stessa è ininfluente in relazione all’illecito contestato e, comunque, risulta essere maggiormente rappresentativa, insieme ad altri due soci titolari di identica partecipazione, del capitale sociale della Gambling Partners Srl;
2) alla assenza in capo al deferito di alcun ruolo gestorio nella Gambling Partners Srl. Ed infatti, attesa la portata della norma, si deve ritenere che per il compimento dell’illecito disciplinato dall’art. 6 comma 1 del CGS sia sufficiente la proprietà della “interposta persona” ovvero, nel caso in esame, della Gambling Partner Srl;
3) alla esiguità delle scommesse effettuate sul sito www.bettiamo.com relative a incontri ufficiali FIGC, e ciò sempre in considerazione delle finalità del disposto normativo. In merito alla posizione del Sig. Roberto Tatò devono richiamarsi le considerazioni esposte sul Sig. Paride Walter Tatò, evidenziando, inoltre, che il Sig. Roberto Tatò ha espressamente dichiarato nelle proprie difese di essere a conoscenza, all’epoca dei fatti contestati, della partecipazione del figlio, Sig. Paride Walter Tatò nella Gambling Partners Srl, titolare del sito www.bettiamo.com. Risulta, pertanto, confermata la violazione dell’art. 6 del CGS nella nuova formulazione che introduce la fattispecie esposta nel comma 5 e di conseguenza la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS. Il compimento degli illeciti ascritti ai Sigg.ri Paride Walter Tatò e Roberto Tatò comporta la responsabilità oggettiva della SS Barletta Calcio Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS. All’accertato compimento degli illeciti consegue l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni determinate in conformità alle disposizioni vigenti. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge al Dott. Tatò Paride Walter la sanzione della inibizione per anni 2 (due) oltre l’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), per il Sig. Tatò Roberto la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) oltre l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) e per la SS Barletta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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