F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 15 Marzo 2012 (367) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIETROBATTISTA (calciatore tesserato per la Società AC Sansovino Srl), GINO CASSIOLI (dirigente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl • (nota n. 5650/538 pf11-12/AA/ac del 23.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 15 Marzo 2012
(367) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIETROBATTISTA (calciatore tesserato per la Società AC Sansovino Srl), GINO CASSIOLI (dirigente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl • (nota n. 5650/538 pf11-12/AA/ac del 23.2.2012).
Con atto del 23.2.2012 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare:
• Luca Pietrobattista, calciatore della Società AC Sansovino Srl;
• Gino Cassioli, dirigente della Società AC Sansovino Srl;
• la Società AC Sansovino Srl;
per rispondere:
il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva nelle fila della Società AC Sansovino Srl a 13 gare valide per il Campionato di Serie D – Girone “E” malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo della L.N.D., così come succintamente descritto nella parte motiva; il Sig. Gino Cassioli delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 13 gare valide per il Campionato di Serie D – Girone “E” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luca Pietrobattista non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva; la Società AC Sansovino Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS nella violazione ascritta ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Luca Pietrobattista, Gino Cassioli e la Società AC Sansovino Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Luca Pietrobattista, Gino Cassioli e la Società AC Sansovino Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Luca Pietrobattista, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 2 (due) giornate; pena base per il Sig. Gino Cassioli, sanzione della inibizione per giorni 135 (centotrentacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 90 (novanta); pena base per la Società AC Sansovino Srl, sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) con ammenda di € 3.750,00 (€ tremilasettecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a punti 4 (quattro) con ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ squalifica di 2 (due) giornate per Luca Pietrobattista;
▪ inibizione di 90 (novanta giorni) per Gino Cassoli;
▪ penalizzazione di punti 4 (quattro), in classifica da scontarsi nella corrente stagione
sportiva, con ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), a carico della Società AC Sansovino Srl;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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