F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 19 Marzo 2012 (356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PEVERANI (Agente di calciatori), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), LUCA DELLA VEDOVA (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa • (nota n. 5496/772 pf09-10/SP/blp del 20.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 19 Marzo 2012
(356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PEVERANI (Agente di calciatori), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), LUCA DELLA VEDOVA (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa • (nota n. 5496/772 pf09-10/SP/blp del 20.2.2012).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Peverani Claudio, Agente di calciatori, Campedelli Igor, Presidente dell’AC Cesena Spa, Della Vedova Luca, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della AC Cesena Spa e la Società AC Cesena Spa per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver perfezionato i contratti meglio descritti ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 del deferimento non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della C&P Management, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente; con riferimento ai contratti di cui ai punti 3 e 5 del deferimento, della ulteriore violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, comma 1, del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per avere concorso nella violazione posta in essere dai Dirigenti dell’AC Cesena, che si sono avvalsi dell’opera di un soggetto non autorizzato dell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo ed anzi in modo incompatibile con il ruolo di agente di calciatori del Peverani; con riferimento ai contratti di cui ai punti 1, 4 e 6 del deferimento della ulteriore violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti previgente, per aver perfezionato i suddetti accordi per la cura e la promozione dei rapporti fra la Società AC Cesena e più calciatori in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale, che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato; con riferimento al contratto di cui al punto 1 del deferimento, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, commi 1 e 6 del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti (CU n. 100/A dell’8.4.2010), in quanto il medesimo incarico conferitogli in data 20.06.2010 dalla Società AC Cesena, non risulta redatto sugli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori, né risulta depositato o inviato presso la predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti; il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, commi 1 e 6 del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti (CU n. 100/A dell’8.4.2010), perchè l’incarico conferito in data 20.06.2010 all’agente Claudio Peverani, non risulta redatto sugli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori, né risulta depositato o inviato presso la predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti, nonché della ulteriore violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per aver perfezionato il suddetto accordo per la cura e la promozione dei rapporti fra la Società AC Cesena e più calciatori in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale, che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato; inoltre della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver conferito gli incarichi di cui ai punti 2 e 7 delle premesse non all’Agente personalmente Claudio Peverani, ma alla Società C&P Management, di cui il medesimo Agente era Legale rappresentante; il terzo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver conferito gli incarichi di cui ai punti 3, 4, 5, 6 del deferimento non personalmente all’Agente di calciatori, Claudio Peverani, ma alla Società C&P Management, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; con riferimento ai contratti di cui ai punti 3 e 5 del deferimento, della ulteriore violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; con riferimento ai contratti di cui ai punti 4, 6 del deferimento della ulteriore violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti previgente, per aver perfezionato i suddetti accordi per la cura e la promozione dei rapporti fra la Società AC Cesena e più calciatori in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale, che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato; La Società AC Cesena Spa della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente ad al proprio Amministratore Delegato all’epoca dei fatti. Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memorie con le quali eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Commissione e nel merito chiede il proscioglimento dei propri assistiti. Alla riunione del 15.3.2012 il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 (sei) di sospensione e € 120.000,00 (€ centoventimila/00) di ammenda per Peverani Claudio, mesi 6 (sei) di inibizione per Campedelli Igor, mesi 8 (otto) di inibizione per Della Vedova Luca e ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00) per la Società AC Cesena. Il difensore dei deferiti ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti riportandosi alle memorie difensive. In ordine all’eccepito difetto di giurisdizione, questa Commissione non condivide nessuna delle opposte certezze esposte dalla Procura e dal difensore degli incolpati. La fattispecie è quella di un agente di calciatori con licenza straniera (sammarinese) che opera in una transazione italiana. Infatti se è ben vero che l’art. 1 comma 5 CGS, l’art. 32 comma 1 del Regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori e l’art. 25 commi 1 e 3 del vigente Regolamento FIGC degli agenti dei calciatori farebbero propendere per un radicamento della giurisdizione basato sulla nazionalità della transazione, è altrettanto evidente che, invece, l’art. 18 comma 1 del Regolamento FIGC approvato col CU n. 48 del 28.12.96, vigente all’epoca dei fatti, l’art.25 comma 2 del vigente Regolamento FIGC degli agenti dei calciatori e perfino la seconda parte dell’art. 32 comma 1 del Regolamento FIFA farebbero propendere per un radicamento legato alla nazionalità della licenza dell’agente o addirittura per una sorta di giurisdizione concorrente. Per il solo agente Claudio Peverani appare quindi necessario, alla luce dell’art. 25 comma 7 del vigente Regolamento FIGC e dell’art. 32 comma 3 del Regolamento FIFA rimettere gli atti alla Commissione disciplinare della FIFA affinchè decida quale sia l’organo competente per l’applicazione delle sanzioni. Spetta invece certamente a questa Commissione la potestas iudicandi per gli altri deferiti. I fatti loro addebitati sono stati provati dall’attività di indagine della Procura federale che ha preso spunto della visita ispettiva effettuata dalla CoViSoc presso la sede della Società Cesena in data 22 ottobre 2009. Da tale ispezione si rilevava che nel bilancio riferibile all’anno 2009 erano stati contabilizzati costi nei confronti dei procuratori per € 1.389.986,00 riconducibili a rapporti intrattenuti con la CP&P Management (riferibile al Sig. Claudio Peverani iscritto nell’albo agenti della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio). La prova emerge per tabulas dagli atti acquisiti. Inoltre sia il Peverani che il Campedelli nel corso delle audizioni del 27.9 e 5.11.2010 hanno sostanzialmente confermato i fatti loro addebitati. Infine la Commissione Agenti Calciatori della FIGC con nota 10.11.2010 ha attestato che non vi erano mandati conferiti dalla Società AC Cesena Spa all’agente Claudio Peverani depositati agli atti della Commissione. Il difensore dei deferiti ha eccepito che la C&P Management non è una Società ma una ditta individuale. La circostanza è irrilevante. Il Regolamento agenti impone che il mandato debba essere conferito personalmente all’agente che può organizzare la sua attività imprenditorialmente. Anche la ditta individuale esercita attività di impresa e quindi l’agente può certamente organizzarsi con questa modalità operativa. Resta fermo però l’obbligo che il mandato sia rilasciato alla persona fisica anche al fine di rendere immediatamente percepibile chi sia l’agente, che non può celarsi attraverso fantasiose denominazioni, e che non ricorrano situazioni di incompatibilità. E’ evidente inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, l’attività c.d. di scouting per le sue peculiari caratteristiche, esula dalle competenze dell’agente e rientra tra quelle del Direttore Sportivo. La qualifica di agente di calciatori appare addirittura incompatibile con l’attività di scouting. E’ infine pacifico che l’incarico conferito al Peverani non solo non risulta redatto sugli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di calciatori né su alcun altro modulo FIFA, ma neanche risulta depositato o inviato presso la predetta Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti. E’ inoltre stata violata la norma che impone che ogni mandato debba essere conferito per un solo calciatore determinato. Le deduzioni difensive degli incolpati sul punto non sono convincenti. Appare evidente infatti che la licenza straniera dell’agente non può conferire ad alcuno la facoltà di violare la normativa nazionale alla quale devono attenersi tutti coloro che agiscono in ambito federale, a prescindere dalla nazionalità della loro licenza. Ricordiamo che l’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art 12 del regolamento FIGC all’epoca vigente e l’art. 19 dell’attuale Regolamento FIGC impongono all’agente di rispettare gli statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali La responsabilità dei deferiti Campedelli, Della Vedova appare quindi certa. Ne consegue quella, diretta, della Società Cesena per le violazioni ascritte al Presidente e all’Amministratore delegato. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno a Campedelli Igor e Della Vedova Luca, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) alla Società AC Cesena Spa. Dispone la trasmissione degli atti relativi a Peverani Claudio alla Segreteria Federale affinchè li rimetta alla Commissione FIFA che dovrà decidere quale sia, nella fattispecie, l’organo competente per l’applicazione di sanzioni.
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