F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota n. 4493/1809 pf10-11/SP/LG/mg del 16.1.2012). (290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl) di GAUDIANO CAPONE (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota n. 4460/1803 pf10-11/SP/LG/mg del 13.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota n. 4493/1809 pf10-11/SP/LG/mg del 16.1.2012). (290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl) di GAUDIANO CAPONE (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota n. 4460/1803 pf10-11/SP/LG/mg del 13.1.2012). La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale e i difensori dei deferiti, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Gaudiano Capone e il Sig. Ferruccio Capone, Legali rappresentanti della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: - il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punti 4 e 5), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con CU n. 117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Pol. Nuovo Campobasso Srl con alcun rappresentante, in occasione del programma antirazzismo per la s.s. 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro tecnico Federale di Coverciano; e per non aver partecipato, sempre lo stesso giorno, all’incontro organizzato dalla FIGC con gli arbitri, per la stagione sportiva 2010/2011; - il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 4), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con CU n. 117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Pol. Nuovo Campobasso Srl con alcun rappresentante, all’incontro organizzato dalla FIGC con gli arbitri per la stagione sportiva 2010/2011, svoltosi in data 25.1.2011 presso il Centro tecnico Federale di Coverciano; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti. All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha chiesto infliggersi le seguenti sanzioni: - Capone Gaudiano: mesi 6 (sei) di inibizione; - Ferruccio Capone: mesi 3 (tre) di inibizione; - Società Pol. Nuovo Campobasso Srl: ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00). È comparso il difensore dei deferiti, il quale ha chiesto il proscioglimento degli stessi in virtù della dichiarazione inviata dalla Lega Calcio Professionistico e della ulteriore documentazione giustificativa prodotta in udienza, attestanti l’impossibilità della compagine deferita a partecipare agli incontri di che trattasi, a causa di due eventi eccezionali. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta che i Signori Gaudiano Capone e Ferruccio Capone non hanno potuto partecipare alle riunioni del 25 gennaio 2011 e 26 aprile 2011 a causa di due eventi luttuosi. In particolare, con riferimento all’incontro del 25 gennaio, la Lega Pro, con dichiarazione del 20.3.2012, ha riconosciuto di aver autorizzato i deferiti ad astenersi dal partecipare alla riunione. Per quanto riguarda la riunione del 26 aprile risulta che lo stesso giorno si è verificata la morte di uno stretto congiunto dei deferiti. Ne deriva che il deferimento non è fondato. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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