F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (378) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO VIVIANO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa • (nota n. 5840/1581 pf10-11/SP/blp del 28.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (378) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO VIVIANO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa • (nota n. 5840/1581 pf10-11/SP/blp del 28.2.2012). Con atto del 28.2.2012, la Procura federale ha deferito il Sig. Emiliano Viviano e la FC Bologna 1909 Spa, presso la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere: - il primo della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS in relazione all’art. 11 Regolamento per le procedure arbitrali, allegato “B” al regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, in quanto non adempiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al pagamento delle somme dovute in favore dell’Agente di calciatori Claudio Orlandini, così come previsto dal lodo reso dal collegio arbitrale nella seduta dell’8.3.2011, nell’ambito della procedura arbitrale n. 12 ss 2009/2010; - la seconda della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato all’epoca dei fatti. All’inizio della riunione odierna il Sig. Emiliano Viviano, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Emiliano Viviano, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Emiliano Viviano, ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società FC Bologna 1909 Spa. Alla riunione del 20.3.2012, la Procura federale ha chiesto infliggersi alla FC Bologna 1909 Spa la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00. È comparso il difensore della Società FC Bologna, la quale, con memorie difensive tempestivamente pervenute, ha contestato la riferibilità a sé, ancorché a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte ascritte al Sig. Viviano. Ha sostenuto, difatti, che il deferimento troverebbe il presupposto nel rapporto tra il calciatore e l’Agente, sorto nel novembre 2004, quindi in epoca antecedente al suo tesseramento per la FC Bologna, in occasione del quale il Sig. Viviano non era assistito da alcuno. Ha dedotto ancora la deferita che, in casi analoghi, la Società di appartenenza non è stata mai tratta nel procedimento disciplinare e, comunque, che la FC Bologna si sarebbe adoperata spontaneamente effettuando trattenute sullo stipendio del calciatore, sin dall’aprile 2011. Da ultimo, ha rilevato che la comunicazione con la quale l’Agente ha denunciato l’inadempimento del Sig. Viviano sarebbe intervenuta quando ancora non erano spirati i termini per il pagamento. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La responsabilità dei deferiti, contrariamente a quanto dedotto dalla Società, sorge per l’inadempimento del lodo a seguito della comunicazione e non per l’effetto del conferimento dell’incarico all’Agente da parte del calciatore. Peraltro, sebbene la denuncia di inadempimento del lodo sia stata inviata dal Sig. Orlandini quando ancora non era spirato il termine per l’adempimento, è bene considerare che la richiesta di effettuare le trattenute così come il deferimento sono successivi a detto termine, per cui non si verifica alcun vizio del procedimento disciplinare. È poi opportuno chiarire che la collaborazione prestata dalla FC Bologna non ha la invocata natura esimente in quanto è obbligatoria, trovando la sua fonte nell’art. 11, comma 4, del Regolamento per le procedure arbitrali, e, prima ancora, nell’art. 1, comma 1, CGS, la cui inosservanza avrebbe invece determinato l’apertura di un procedimento disciplinare autonomo a carico della odierna deferita. Infine, non assume rilievo la deduzione che, in altri casi, le Società di appartenenza non siano state deferite anche per la natura strettamente personale delle condotte poste in essere dal Sig. Viviano, tenuto conto che le stesse hanno indubbia rilevanza per l’ordinamento federale, trovando origine nell’attività sportiva e nei rapporti ad essa connaturati, e che la responsabilità ex art. 4, comma 2, CGS è sine titulo e sorge per il solo fatto della coincidenza tra il tempo dell’illecito ed il tesseramento. Con riferimento alle sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Visto l’art. 23 dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico del Sig. Emiliano Viviano. Infligge alla Società FC Bologna 1909 Spa l’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00).
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