F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE BOTTINI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), CRISTIAN JOHANN MONAC (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl, attualmente in prestito alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl • (nota n. 5094/337 pf11-12/AM/ma del 3.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012
(335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE BOTTINI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), CRISTIAN JOHANN MONAC (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl, attualmente in prestito alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società AC
RIMINI CALCIO 1912 Srl • (nota n. 5094/337 pf11-12/AM/ma del 3.2.2012).
Con atto del 3 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Bottini Simone per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti, per avere omesso, in qualità di agente, di accertare l’effettivo status di professionista del tesserato che gli ha conferito il mandato; il calciatore Monac Cristian Johann per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore professionista al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Bottini Simone senza rivestire tale qualifica essendo ancora calciatore dilettante; la AC Rimini Calcio 1912 Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del’art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. La Rimini Calcio 1912 ha presentato memoria con la quale deduce la propria estraneità ai fatti del proprio tesserato, la mancata esecuzione del contratto avendo proceduto al tesseramento in questione autonomamente senza la mediazione o l’intervento di nessun soggetto e la buona fede dei soggetti deferiti: ha chiesto il proscioglimento dall’addebito contestato alla Società Rimini Calcio 1912 o, in subordine, l’irrogazione della sanzione prevista dal CGS nella misura minima. Anche Bottini Simone ha presentato memoria deducendo il diritto degli agenti di rappresentare ogni calciatore ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Agenti e la propria buona fede e chiedendo il rigetto del deferimento o, in subordine, il contenimento delle sanzioni nel minimo edittale stante tutte le attenuanti applicabili. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la AC Rimini Calcio 1912 Srl e la ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Bottini, e la squalifica di 2 (due) giornate il Monac. La Commissione, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il procedimento trae origine dalla missiva del 7 ottobre 2011, trasmessa alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, contenente la determinazione di "nullità" del contratto di mandato, conferito, in data 26 agosto 2011, dal calciatore Cristian Johann Monac all'agente Simone Bottini, in quanto "all'atto del
conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista". Va considerato che la Federazione Italiana Gioco Calcio qualifica, all'art. 39 delle NOIF, come professionisti "i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionìstico)". All'epoca della sottoscrizione del mandato, il calciatore Cristian Johann Monac aveva lo status di "dilettante" come risulta, altresì, dal certificato storico acquisito presso il CR Emilia Romagna. Va inoltre considerato che gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di Società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C, sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5, del Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC. Nel caso di specie, sussistono evidenti responsabilità a carico di entrambi i contraenti, in quanto il calciatore si è qualificato professionista mentre rivestiva la status di dilettante e l'agente ha omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato; nonché della Società AC Rimini 1912 Srl ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per quanto addebitato al suo tesserato. I fatti come sopra rappresentati, integrano, a carico dei contraenti Sig.ri Cristian Johann Monac, calciatore dilettante, e Simone Bottini, Agente di calciatori iscritto nel Registro istituito presso la FIGC, gli estremi delta violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli arti. 29, n. 2, NOIF e 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti. La Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del’art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M.
la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: ▪ € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda nei confronti della AC Rimini 1912 Srl; ▪ € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Simone Bottini; ▪ 2 (due) giornate di squalifica in gare ufficiali a carico del Sig. Monac Cristian Johann.
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