F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (336) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO SCAVONE (calciatore tesserato per la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano), Società ASD A. CRISTOFARO OPPIDO LUCANO • (nota n. 5205/561 pf11-12/AM/ma del 9.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (336) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO SCAVONE (calciatore tesserato per la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano), Società ASD A. CRISTOFARO OPPIDO LUCANO • (nota n. 5205/561 pf11-12/AM/ma del 9.2.2012). Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Antonello Scavone, calciatore tesserato per la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano, e quest’ultima Società per rispondere, rispettivamente: il Signor Scavone della violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, per avere al termine di un allenamento in data 10.01.2012 raggiunto sugli spalti e poi aggredito fisicamente un giornalista, arrecandogli danni fisici, con il quale il giorno prima aveva avuto un diverbio verbale sul sito “facebook”, così come succintamente descritto nella parte motiva; la Società a norma dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio calciatore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Antonello Scavone e la Società Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonello Scavone e la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; [“pena base per il Sig. Antonello Scavone, sanzione della squalifica di anni 1 (uno), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 6 (sei); pena base per la Società A. Cristofaro Oppido Lucano, sanzione della dell’ammenda, di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 445,00 (€ quattrocentoquarantacinque/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; considerato che la Procura federale ha dedotto l’applicabilità nel caso in esame del suddetto art. 24, comma 1 CGS, atteso che i suddetti deferiti hanno attivamente collaborato nella ricostruzione dei fatti dedotti nel deferimento; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Antonello Scavone; ▪ ammenda di € 445,00 (€ quattrocentoquarantacinque/00) per la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano;Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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