F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO GIRARDI (calciatore tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl) • (nota n. 5375/1113 pf09-10/SP/blp del 15.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012
(351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO GIRARDI (calciatore tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl) • (nota n. 5375/1113 pf09-10/SP/blp del 15.2.2012).
Con atto del 15.2.2012, la Procura federale ha deferito il Sig. Domenico Girardi per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS, in quanto non adempiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 30.11.2011, al pagamento delle somme indicate dal Collegio arbitrale della Lega Pro nella decisione assunta all’esito della riunione del 18.9.2009, con la quale è stata irrogata al medesimo calciatore la sanzione disciplinare della riduzione degli emolumenti. Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto infliggersi al Sig. Girardi la sanzione di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda. Il deferito ha contestato la debenza della somma, asserendo l’esistenza di una transazione, sottoscritta il 18.6.2009, che avrebbe coperto qualsiasi tipo di rapporto tra la Società e il tesserato. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto, tenuto conto che la quietanza del 18.6.2009 non ha ad oggetto, indistintamente, tutti i rapporti economici esistenti tra le parti ma, esclusivamente, le pretese relative a importi dovuti per emolumenti contrattualmente pattuiti e corrisposti sino alla data del 30.4.2009. Da tale novero vanno pertanto escluse le somme non ancora maturate all’epoca della sottoscrizione della quietanza e, tanto più, quelle dovute in ragione di sanzioni irrogate dal collegio arbitrale, ancorché trovino il loro presupposto nel contratto e nel tesseramento.
Tenuto conto che la decisione, allo stato, è rimasta ineseguita, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge al Sig. Domenico Girardi la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00).
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