F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Amministratore Unico della Società FC Neapolis Mugnano Srl), Società FC NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota n. 5352/542 pf11-12/SP/pp del 15.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Amministratore Unico della Società FC Neapolis Mugnano Srl), Società FC NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota n. 5352/542 pf11-12/SP/pp del 15.2.2012). Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione il Sig. Fabrizio Bouché, Amministratore unico della Società FC Neapolis Mugnano Srl, e la Società FC Neapolis Mugnano Srl per rispondere, ▪ il primo, delle violazioni previste e punite dall’art. 1, comma 1, CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III - Criteri Sportivi e organizzativi - punto 23, del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con CU n. 158/A del 29.4.2011, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 31.10.2011, il programma di formazione del settore giovanile (punto 23); ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Signor Fabrizio Bouché e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Fabrizio Bouché e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Fabrizio Bouché, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società FC Neapolis Mugnano Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) a carico del Sig. Fabrizio Bouché; ▪ ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società FC Neapolis Mugnano Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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