F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (375) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Frosinone Calcio Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl • (nota n. 5771/588 pf11-12/AM/ma del 27.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (375) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Frosinone Calcio Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl • (nota n. 5771/588 pf11-12/AM/ma del 27.2.2012). Con atto del 27.2.2012, la Procura federale ha deferito il Sig. Salvatore Aurelio e la Società Frosinone Calcio Srl, presso la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere: - il primo della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS in relazione all’art. 11 Regolamento per le procedure arbitrali, allegato “B” al regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, in quanto non adempiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 30.11.2011, al pagamento delle somme dovute in favore dell’Agente di calciatori Gaetano Fedele, così come previsto dal lodo reso dal collegio arbitrale nella seduta del 25.7.2011, nell’ambito della procedura arbitrale n. 9 ss 2010/2011; - la seconda della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato all’epoca dei fatti. All’inizio della riunione odierna la Società Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società Frosinone Calcio Srl, sanzione della dell’ammenda, di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 670,00 (€ seicentosettanta /00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Salvatore Aurelio. Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto infliggersi al Sig. Salvatore Aurelio la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00). La Frosinone Calcio Srl, con memorie difensive tempestivamente pervenute, ha contestato la riferibilità a sé, ancorché a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte ascritte al Sig. Salvatore Aurelio, sull’assunto della propria estraneità al rapporto tra il calciatore e l’Agente, sorto il 20/12/2004, quindi in epoca antecedente al suo tesseramento. Ha dedotto ancora la deferita che, in casi analoghi, la Società di appartenenza non è stata mai tratta nel procedimento disciplinare e, comunque, una volta avuta conoscenza del deferimento, e più precisamente in data 1.3.2012, di essersi adoperata invitando il Sig. Salvatore Aurelio ad adempiere, ancorché parzialmente, alle statuizioni contenute nel lodo. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto, tenuto conto che, secondo le note disposizioni civilistiche, il lodo è da considerarsi ancora inadempiuto, in quanto l’adempimento parziale non può essere considerato adempimento corretto. La responsabilità dei deferiti, contrariamente a quanto dedotto dalla Società, sorge per l’inadempimento del lodo a seguito della comunicazione e non per l’effetto del conferimento dell’incarico all’Agente da parte del calciatore. È poi opportuno chiarire che la collaborazione prestata dalla Frosinone Calcio Srl non ha la invocata natura esimente ma è obbligatoria, trovando la sua fonte nell’art. 11, comma 4, del Regolamento per le procedure arbitrali, e, prima ancora, nell’art. 1, comma 1, CGS, la cui inosservanza avrebbe invece determinato l’apertura di un procedimento disciplinare autonomo a carico della odierna deferita. Infine, non assume rilievo la deduzione che, in altri casi, le Società di appartenenza non siano state deferite anche per la natura strettamente personale delle condotte poste in essere dal Sig. Salvatore Aurelio, tenuto conto che le stesse hanno indubbia rilevanza per l’Ordinamento federale, trovando origine nell’attività sportiva e nei rapporti ad essa connaturati, e che la responsabilità ex art. 4, comma 2, CGS è sine titulo e sorge per il solo fatto della coincidenza tra il tempo dell’illecito (inadempimento del lodo) ed il tesseramento. Valutato il contegno tenuto dal deferito e la circostanza che il lodo non è stato correttamente eseguito, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 670,00 (€ seicentosettanta/00) per la Società Frosinone Calcio Srl. Infligge al Sig. Salvatore Aurelio la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00).
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