COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA PAESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.7.12 INFLITTA DAL G.S. ALL’ALLENATORE LODOVICHETTI ALDO IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCIANO / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 27/02/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE(C.U. n° 30 dell’1.3.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA PAESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.7.12 INFLITTA DAL G.S. ALL’ALLENATORE LODOVICHETTI ALDO IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCIANO / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 27/02/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE(C.U. n° 30 dell’1.3.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la società Cologna Paese ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Perchè, nonostante espulso dal direttore di gara, a partita terminata apriva il cancello di accesso e senza alcuna autorizzazione, faceva ingresso sul terreno di gioco adottando un comportamento antisportivo rivolto anche nei confronti di un collega avversario. Detto comportamento veniva reiterato anche alla presenza della forza pubblica”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione adottata, in quanto il Lodovichetti avrebbe dovuto rispondere esclusivamente di comportamento antisportivo e non di condotta violenta o ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Aggiungeva, inoltre, che lo stesso allenatore non aveva aperto di sua iniziativa il cancello e che altri lo avrebbero aperto prima dell’ingresso dello stesso allenatore. Tale versione dei fatti è stata ribadita in sede di audizione. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo i fatti contestati al Lodovichetti di particolare gravità e sussistendo qualche dubbio in merito alla responsabilità dell’apertura del cancello. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Lodovichetti Aldo fino al 15.5.2012. Dispone, infine, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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