COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PESCINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.12 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE RANALLI GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO / MONTORIO 88, DISPUTATA L’1/3/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE, GIRONE “B” (C.U. n° 53 del 15.3.12 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 22/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PESCINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.12 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE RANALLI GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO / MONTORIO 88, DISPUTATA L’1/3/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE, GIRONE “B” (C.U. n° 53 del 15.3.12 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società Sporting Pescina ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. e che, di seguito, integralmente si trascrive: “Esaminato il reclamo della Società Montorio 88 con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Angizia Luco in quanto ha fatto partecipare alla gara il calciatore Barbonetti Luigi classe 1991, indicato in distinta con il nº9 come Cinosi Edoardo nato il 4/5/1993, nonché un calciatore riportato in distinta al nº3 con il nome Magno Federico nato il 28/5/1993, che a detta della società reclamante non ha partecipato alla gara, aggiungendo inoltre che la Società Angizia Luco aveva impiegato nella gara il calciatore Ranalli Giovanni nato il 3/4/1992, che risulta tesserato da Dicembre 2012 per la Società Sporting Pescina; - rilevato che per quanto riguarda la posizione dei calciatori Barbonetti Luigi e Magno Federico non emerge alcunché dal referto arbitrale ma che in ogni caso si demanda al Comitato Regionale Abruzzo - L.N.D. per l'eventuale inoltro agli Organi preposti; - accertato invece che in effetti, il calciatore Ranalli Giovanni non risulta tesserato per la Società Angizia Luco ma per la Società Sporting Pescina e che pertanto non aveva titolo a prendere parte alla gara; - visto l'art. 17 c.5 lett. a C.G.S. DELIBERA a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Angizia Luco con il seguente punteggio Angizia Luco / Montorio 88 : 0 a 3; b) di inibire il Sig. Stati Franco in qualità di Dirigente accompagnatore (Soc. Angizia) fino al 30/6/2012; c) di squalificare il calciatore Ranalli Giovanni fino al 30/6/2012; d) di accreditare la tassa reclamo”. Ha dedotto l’appellante che il provvedimento impugnato doveva ritenersi ingiusto in quanto il fatto contestato era conseguenza di un errore della società Angizia Luco visto che, il proprio calciatore, nel momento in cui veniva disputata la gara (1° marzo 2012) era intento a lavorare in località Collarmele. A tal fine, l’appellante, allegava certificazione del datore di lavoro (dichiarazione secondo la quale il Ranalli giovedì 15 marzo – e non giovedì 1° marzo data della gara - è stato regolarmente in servizio per tutto l’orario lavorativo 7.00/12.45 e 13.30/15.45) , nonché dichiarazione a firma del Presidente della società Angizia Luco, con la quale si dichiarava che il Ranalli non aveva partecipato alla gara in questione mentre alla stessa avrebbe preso parte tale Buschi Umberto, nato nel 1989. Ha, pertanto, concluso, per la revoca della sanzione impugnata. Osserva la Commissione che, dagli atti in possesso del C.R.A., risulta che il calciatore Giovanni Ranalli era tesserato con la società Angizia Luco dal 28.8.2010 e che il 10.12.2011 è stato concesso in prestito alla società Sporting Pescina. Risulta, altresì, che il calciatore Buschi Umberto, nato il 18.10.1989, è stato tesserato dalla società Angizia Luco il 17.9.2005 ed è stato posto in regime di svincolo dalla stessa società il 16.7.2010. Risulta , infine , che il Ranalli è stato regolarmente identificato dall’arbitro della gara prima dell’inizio della stessa con il tesserino recante il numero di matricola così come risulta che è stata allegata al ricorso una dichiarazione a firma del solo Presidente dell’Angizia Luco nella quale si afferma , stranamente , che alla gara avrebbe partecipato in luogo del Ranalli tale Buschi Umberto che è stato svincolato dalla stessa Società nel 2010. Dal momento , quindi , che negli atti ufficiali in possesso del Comitato (da ritenersi fonte prova privilegiata ) non si rinviene traccia della tesi avanzata dall’appellante e che la documentazione allegata al ricorso risulta contraddittoria ed ininfluente , il ricorso stesso deve essere integralmente respinto con conferma della impugnata decisione , anche per quanto concerne la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso e per i provvedimenti di competenza . Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa . Dispone , altresì , che a cura del Comitato , siano trasmessi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per i provvedimenti di eventuale competenza.
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