F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IELO, PAOLO MASSARI, ALFREDO DI PAOLO, PAOLO DI STANISLAO, PATRIZIA BERNARDI PATRIZI (all’epoca dei fatti Dirigenti della fallita Società SS Lanciano Srl) ▪ (nota n. 3563/333 pf10-11/AM/ma del 30.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IELO, PAOLO MASSARI, ALFREDO DI PAOLO, PAOLO DI STANISLAO, PATRIZIA BERNARDI PATRIZI (all’epoca dei fatti Dirigenti della fallita Società SS Lanciano Srl) ▪ (nota n. 3563/333 pf10-11/AM/ma del 30.11.2011). Con atto del 30 novembre 2011 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giuseppe Ielo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società SS Lanciano Srl dal 4 aprile 2006 al 28 agosto 2008, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, e all'art. 9, comma 1, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Paolo Massari, amministratore unico della Società SS Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 al 7 giugno 2007, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all’art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Alfredo Di Paolo, amministratore unico della Società SS Lanciano Srl dal 7 giugno 2007 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all’art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Paolo Di Stanislao, vicepresidente con poteri di rappresentanza dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006 e successivamente di procuratore speciale e amministratore di fatto dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 e di presidente della Società SS Lanciano Srl dal 27 giugno 2007 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all’art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento; la Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, azionista di maggioranza della Società S.S. Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 alla sentenza dichiarativa di fallimento, procuratore speciale e amministratore di fatto della Società SS Lanciano Srl dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all’art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento. Di Stanislao, Bernardi Patrizi e Di Paolo hanno presentato distinte memorie difensive; il Di Stanislao ha chiesto di voler dichiarare improcedibile il deferimento essendo egli già stato giudicato ed assolto per i medesimi fatti contestati, e, comunque, per decorrenza dei termini di cui all’art. 32 comma 2 CGS; in subordine ha chiesto il proscioglimento per non avere violato le norme del CGS indicate nel deferimento deducendo di avere presentato le dimissioni già a far tempo dall'8 ottobre 2007; che amministratori di fatto della Società, dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 sono stati i Signori Di Stanislao Paolo e Bernardi Patrizi Patrizia, la seconda titolare di una quota di partecipazione pari al 90,33 % del capitale sociale ed entrambi procuratori speciali con poteri tali da esautorarlo di ogni potere decisionale, come peraltro risultante dalla relazione sulla situazione patrimoniale della Società inoltrata al Giudice Delegato al fallimento dal Dott. Andrea Colantuono, custode giudiziario ed amministratore unico della fallita Società. La Bernardi Patrizi ed il Di Paolo hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità dei rispettivi deferimenti in forza del principio del “ne bis in idem” essendo stati già giudicati per gli stessi accadimenti dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale come da C.U. n. 30 /CDN del 15 novembre 2010; in subordine hanno chiesto un congruo differimento dell’udienza di discussione al fine di consentire alle rispettive difese di acquisire ed esaminare la copiosa documentazione relativa al procedimento penale a loro carico. All’udienza odierna il difensore della Bernardi Patrizi e del Di Stanislao ha discusso illustrando quanto già dedotto nella memoria depositata, mentre la Procura federale ha concluso chiedendo per la Bernardi Patrizi e il Di Stanislao la sanzione di anni cinque di inibizione con richiesta di preclusione alla permanenza ad ogni rango e categoria della FIGC per ciascuno; per il Di Paolo e lo Ielo la sanzione di anni quattro di inibizione ciascuno, chiedendo altresì lo stralcio della posizione del Massari per omessa comunicazione del deferimento. Preliminarmente va disposto lo stralcio della posizione del deferito Massari Paolo per mancata comunicazione del deferimento della Procura Federale in accoglimento della relativa richiesta del rappresentante della Procura stessa. Vanno anche disattese le eccezioni sollevate dai deferiti Bernardi Patrizi e Di Stanislao in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem essendo stati i deferiti già giudicati per i fatti conseguenti alla dichiarazione del fallimento della S.S. Lanciano Srl In proposito, osserva la Commissione che i fatti di cui all’attuale deferimento non solo sono diversi da quelli per i quali gli attuali deferiti sono stati già giudicati, motivo per il quale sarebbe stato possibile anche il procedimento di revisione richiamato dalla difesa dei deferiti, ma soprattutto non sono fatti neppure direttamente ricollegabili al fallimento della Società Lanciano, in quanto tutt’al più conosciuti in occasione del procedimento penale di bancarotta seguito comunque al fallimento stesso. Pertanto, non solo le violazioni contestate sono diverse nei due procedimenti, ma i fatti stessi sono distinti e neppure collegati funzionalmente al fallimento suddetto. Il mancato collegamento funzionale con il fallimento esclude ogni rilievo della sentenza dichiarativa di fallimento ai fini della decorrenza del termine di decadenza su cui si è fondata la memoria difensiva del Di Paolo, la cui eccezione va pure conseguentemente rigettata. Nel merito si osserva che il procedimento trae origine dalla notizia di stampa del 14 settembre 2010 relativa all'esistenza di un procedimento penale a carico dei dirigenti della S.S. Lanciano Srl, a seguito della quale la Procura Federale ha aperto un’inchiesta chiedendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano copia della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti del procedimento al fine di visionarli. Sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, così come versata in atti, è emerso che all'epoca della revoca della affiliazione il capitale sociale era detenuto dai Sig.ri Patrizia Bernardi Patrizi (90,33%), Roberta Prospero (6,67%) e Paolo Massari (3%); che le azioni di proprietà della Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi pari al 90,33% del capitale sociale erano state oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., con decreti autorizzativi del 7 settembre 2007 e del 13 dicembre 2007 su richiesta dei precedenti azionisti, Sig.ri Riccardo Angelucci, Ida Lio e Mario La Pietra, a tutela del credito derivante dalla cessione delle loro quote sociali alla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi; che il sig, Andrea Colantonio è stato nominato custode giudiziario delle azioni di proprietà della Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, pari al 90,33% del capitale sociale (decreto di nomina del Tribunale di Lanciano del 3 gennaio 2008, n. 4/08) e di conseguenza amministratore unico dall'assemblea dei soci del 3 gennaio 2008; che la Società è stata amministrata dal 7 giugno 2007 al 3 gennaio 2008 dal Sig. Alfredo Di Paolo, nominato amministratore unico dall'assemblea ordinaria dei soci del 7 giugno 2007, presieduta dalla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, alla presenza della totalità dei soci (Sig.ri Paolo Massari e Roberta Prospero), come risulta dal verbale depositato presso la Lega Professionisti di Serie C il 30 giugno 2007, le cui dimissioni, presentate 1'8 ottobre 2007, sono state accettate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci il 3 gennaio 2008; che la Società è stata amministrata dal 10 novembre 2006 al 7 giugno 2007 dal Sig. Paolo Massari, amministratore unico, in seguito al trasferimento del 50% delle azioni della Società, dal Sig. Giuseppe Ielo, ai Sig.ri Patrizia Bernardi Patrizi (quota complessiva pari al 97%) e Paolo Massari (quota del 3%), come risulta dalla comunicazione alla Lega Professionisti di serie C del 7 dicembre 2006; che i Sig.ri Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi hanno svolto il ruolo di procuratori speciali della S. S. Lanciano Srl dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008, con la possibilità di compiere "con firma disgiunta tra essi procuratori, le seguenti operazioni: emissione di assegni bancarì e richiesta dì assegni circolari; disposizione di pagamenti a terzi; prelevamenti di conto corrente a valere su saldi creditori e debitori; quietanze e girate di assegni e vaglia; girate, presentazione di effetti per l'incasso e lo sconto; richieste di libretti dì assegni, stipula e gestione di contratti assicurativi, sottoscrizione di contratti di vendita e/o acquisto di diritti pluriennali di calciatori e di beni mobili e tutto quanto dovesse riguardare rapporti e contratti con enti pubblici, privati, Coni e Lega Calcio", come risulta dalla visura camerale del 21 novembre 2007 e dalla scrittura privata conservata negli atti del notaio Cristiano Di Maio di Atessa, documenti allegati ai fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 7 dicembre 2006; che la Società è stata amministrata dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006 da un Consiglio di amministrazione composto dai Sig.ri Giuseppe Ielo, presidente, e Paolo Di Stanislao, vicepresidente, con poteri di firma congiunta e disgiunta, come appare dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 28 agosto 2006, in conseguenza dell'atto di acquisizione delle quote della Società da parte della Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi (50%) e dal Sig. Giuseppe Ielo (50%) (rogito notaio Di Maio, n. rep. 20356, rac. 7169, del 28 agosto 2006), come risulta dalla documentazione depositata presso la Lega Professionisti di Serie C il 29 agosto 2006; che la Società è stata amministrata dal 17 giugno 2005 al 28 agosto 2006 dal Sig. Riccardo Angelucci, in qualità di amministratore unico, e dalla Sig.ra Ida Lio, in qualità di consigliere, entrambi proprietari dì quote sociali pari al 49,50%, mentre l’1% delle quote sociali era di proprietà del Sig. Mario La Pietra, come risulta dai documenti allegati ai fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 29 agosto 2006; che nella stagione 2005/06 la S. S. Lanciano Srl ha disputato il campionato di C1 e i membri dell'organo direttivo sono stati i Sig.ri Riccardo Angelucci amministratore unico e Ida Lio consigliere, come risulta dai fogli di censimento depositati presso della Lega Professionisti di Serie C il 22 giugno 2005; che nella stagione sportiva 2006/07 la S. S. Lanciano Srl ha disputato il campionato di C1 e i membri dell'organo direttivo sono stati i Sig.ri Riccardo Angelucci, amministratore unico, e Ida Lio, consigliere, come risulta dai fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 23 giugno 2006; che nella stagione sportiva 2006/07, successivamente membri dell'organo direttivo della Società la S. S. Lanciano Srl sono divenuti i Sig.ri Giuseppe Ielo e Paolo Di Stanislao come da comunicazione depositata presso la Lega Professionisti di Serie C il 29 agosto 2006; che nella stagione sportiva 2006/07 successivamente membro dell'organo direttivo della Società SS Lanciano Srl è divenuto il Sig. Paolo Massari, il quale ha esteso i poteri di rappresentanza ai Sig.ri Patrizia Bernardi Patrizi e Paolo Di Stanislao, come risulta dalla comunicazione depositata presso Lega Professionisti di Serie C il 15 dicembre 2006; che nella stagione sportiva 2007/08 la S. S. Lanciano Srl ha disputato il campionato di C1 e i membri dell'organo direttivo sono stati il Sig. Alfredo Di Paolo, amministratore unico, e il Sig. Paolo Di Stanislao, presidente, come risulta dai relativi fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 27 giugno 2007, il 30 giugno 2007 e il 27 agosto 2007; che nella stagione sportiva 2007/08, dal 3 gennaio 2008 il rappresentante legale della Società SS Lanciano Srl è stato il Sig. Andrea Colantonio, in qualità di custode giudiziario della maggioranza delle quote sociali, come risulta dalla comunicazione depositata presso la Lega Professionisti di Serie C il 3 gennaio 2008. In relazione a tali fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano ha chiesto il 20 aprile 2011 il rinvio a giudizio di alcuni ex amministratori della fallita SS Lanciano Srl, nonché di altri soggetti non tesserati; in particolare, il Sig. Riccardo Angelucci è imputato di aver distratto la somma di € 210.000 relativa alla cessione del calciatore Francesco Di Gennaro, pagata con 25 assegni circolari da 10.000 euro, di cui 21 versati sui suoi conti correnti personali, anziché su quelli della Società, da gennaio a maggio 2006; i Sig.ri Giuseppe Ielo, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, sono imputati di aver acquisito la totalità delle quote sociali della SS Lanciano Srl il 28 agosto 2006 per il prezzo di € 700.000,00, con pagamento rateale mensile a far data dal 30 settembre 2006 sino al 30 novembre 2007 e immissione immediata nel possesso delle quote, garantendo l'operazione con una polizia fideiussoria risultata scoperta, inducendo in errore i precedenti proprietari Riccardo Angelucci, Ida Lia e Mario La Pietra, impossessandosi dell'intero pacchetto di quote societarie senza provvedere, nemmeno in parte, al pagamento del prezzo pattuito; i Sig.ri Giuseppe Ielo, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, il primo nella qualità di rappresentante legale della Società e gli altri nella qualità di procuratori speciali e di amministratori di fatto della Società, sono imputati di aver distratto dalla cassa della Società, la somma di € 77.759,84, proveniente in parte dagli incassi del torneo di Coppa Italia 2006 e da prelevamenti da banche per contanti, e in parte dalle vendite degli abbonamenti relativi alla stagione agonistica 2006/07, pertanto da operazioni effettuate dopo il 28 agosto 2006, data in cui veniva effettuata annotazione contabile di insussistenza di cassa; in particolare, i Sig.ri Paolo Massari, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, il primo nella qualità di rappresentante legale della Società e gli altri nella qualità di procuratori speciali e di amministratori di fatto della Società, sono imputati di aver distratto le seguenti somme: € 204.000 relativa a lavori straordinari presso lo stadio, documentati da fatture apparentemente emesse dalla ditta individuale Bordini Bruno dal settembre al dicembre 2006, pagate a mezzo di assegni bancari della Società sportiva e incassati dal novembre 2006 al marzo 2007, in parte dalla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi e, in gran parte, artificiosamente, dal Sig. Paolo Di Stanislao, come meglio precisato in seguito; € 44,400 nel dicembre 2006, relativa a lavori di manutenzione degli spogliatoi dello stadio, documentati da fattura apparentemente emessa dalla ditta Cosentino Costruzioni Srl 1'8 dicembre 2006, saldata per cassa; € 73.223,34 euro dal dicembre 2006 al maggio 2007, relativa all'acquisto di mobili e arredi, documentata da fattura apparentemente emessa dalla Società Geo Plant Srl (non operativa sin dal 2005) il 31 marzo 2007; € 20,000,00 relativi a compensi per i calciatori risultati fittizi, contabilmente pagati in contanti; il Sig. Paolo Di Stanislao è imputato di aver incassato gli assegni relativi alle fatture, apparentemente emesse dalla ditta individuale Bordini Bruno, versandoli sui conti di ignari correntisti e prelevando i relativi contanti e, per un assegno, apponendo la falsa firma di girata del beneficiario e facendolo risultare incassato in contanti dallo stesso, dal novembre 2006 al marzo 2007; i Sig.ri Alfredo Di Paolo, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, il primo nella qualità di rappresentante legale della Società e gli altri nella qualità di procuratori speciali e di amministratori di fatto della Società, sono imputati di aver distratto le seguenti somme: € 134.000 relativa a un assegno intestato alla Società SS Lanciano Srl incassato il 29 giugno 2007 da Patrizia Bernardi Patrizi su proprio libretto di risparmio nominativo, in relazione al quale la banca depositaria emetteva fideiussione necessaria per la iscrizione al campionato; € 39.575,20 relativi a compensi per i calciatori e i tecnici risultati fittizi da giugno 2007 al settembre 2007;€ 60.000 il 30 settembre 2007, relativi all'acquisto di macchine agricole documentati da fattura, apparentemente emessa dalla ditta Hurrican Service il 7 settembre 2007, saldata per contanti; € 28.615,05 per cassa in contanti e 15.000 euro per assegni circolari di cassa al 3 gennaio 2008; i Sig.ri Alfredo Di Paolo, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, il primo nella qualità di rappresentante legate della Società e gli altri nella qualità di procuratori speciali e di amministratori di fatto della Società, sono imputati di aver distratto i documenti societari e le scritture contabili della Società (libro soci, libro verbali delle assemblee dei soci, libro dei verbali del collegio sindacale, libro dei verbali del consiglio di amministrazione). Dalla documentazione in atti, con particolare riferimento alla CNR della Guardia di Finanza, Tenenza di Lanciano, dell'8 giugno 2010 e ai documenti societari e bancari e alle testimonianze a essa allegati, si evidenziano le responsabilità degli incolpati con riferimento alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS nonché, per le fattispecie messe in atto dopo il 7 marzo 2007, del principio di corretta gestione di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC vigente all'epoca dei fatti, per aver deliberatamente distratto somme alla Società nel proprio personale interesse, arrecando pregiudizio alla Società e alla sua attività sportiva. Dagli atti del procedimento penale si evidenziano che i Sig.ri Giuseppe Ielo, legale rappresentante pro tempore della Società, Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi, procuratori speciali, hanno concorso alla commissione degli illeciti a essi attribuiti associandosi tra loro con le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, CGS, con riferimento alle condotte sopra descritte. Dai medesimi atti del procedimento penale si evidenzia inoltre che il Sig. Paolo Massari, legale rappresentante pro-tempore della Società, oltre ad aver svolto direttamente alcuni degli illeciti attribuitigli, ha concorso, con le modalità previste dall'art. 9, comma 1 e 2, CGS, agli illeciti commessi insieme ai Sig.ri Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi, procuratori speciali, ritenuti dall'autorità giudiziaria amministratori di fatto della Società, associandosi con gli stessi e non esercitando i doveri di amministrazione e controllo attribuitigli dal codice civile, con riferimento alle condotte sopra descritte. Dagli atti del procedimento penale risulta pure che il Sig. Alfredo Di Paolo, legale rappresentante pro-tempore della Società, oltre ad aver svolto direttamente alcuni degli illeciti attribuitigli, abbia anche consentito, agevolato e concorso, con le modalità previste dall'art. 9, comma 1, CGS, agli illeciti commessi dai Sig.ri Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi procuratori speciali, ritenuti dall'autorità giudiziaria amministratori di fatto della Società, associandosi con gli stessi e non esercitando i doveri di amministrazione e controllo attribuitigli dal codice civile, con riferimento alle condotte sopra descritte. L'esistenza della procura speciale conferita dalla Società ai signori Bernardi Patrizi e Di Stanislao invero, nel periodo di vigenza della stessa, non ha privato gli amministratori che si sono susseguiti dei poteri loro derivanti per legge e dallo statuto. Anche a volere ritenere che tutte le attività siano state gestite dai predetti procuratori, pertanto, incombeva sugli amministratori l'onere di controllare il loro operato e, occorrendo, di assumere tutte le consequenziali iniziative. In considerazione dei periodi di permanenza nell'incarico, della loro viciniorietà al successivo fallimento e della riscontrata partecipazione all'attività societaria dei deferiti, vanno irrogate le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione dispone lo stralcio del deferimento di Massari Paolo, con restituzione degli atti alla Procura federale per gli atti conseguenti; accoglie per il resto il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - a Patrizia Bernardi Patrizi anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC; - a Di Stanislao Paolo anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC; - a Di Paolo Alfredo la sanzione di 4 (quattro) anni di inibizione; - a Ielo Giuseppe la sanzione di 4 (quattro) anni di inibizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it