F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO SAU (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società SS Juve Stabia Spa), GIUSEPPE AGOSTINONE (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società AC Montichiari Spa), SIMONE SANTARELLI (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente svincolato), KARIM LARIBI (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società US Sassuolo Calcio Srl), EMANUELE NORDI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Gela Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl), BENITO DOCENTE (all’epoca dei fatti calciatore della Società Gela Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Ternana Calcio Spa), Società GELA CALCIO Spa e US FOGGIA Spa ▪ (nota n. 4865/977 pf10-11/AM/ma del 26.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO SAU (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società SS Juve Stabia Spa), GIUSEPPE AGOSTINONE (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società AC Montichiari Spa), SIMONE SANTARELLI (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente svincolato), KARIM LARIBI (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società US Sassuolo Calcio Srl), EMANUELE NORDI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Gela Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl), BENITO DOCENTE (all’epoca dei fatti calciatore della Società Gela Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Ternana Calcio Spa), Società GELA CALCIO Spa e US FOGGIA Spa ▪ (nota n. 4865/977 pf10-11/AM/ma del 26.1.2012). Con decisione pubblicata sul C.U. n. 124/DIV del 1° marzo 2011 e afferente la gara Foggia-Gela del 27 febbraio 2011 Girone B Campionato Prima Divisione, il Giudice Sportivo presso la Lega Pro squalificava per tre gare effettive un calciatore della Società Foggia Spa e per due gare effettive un calciatore della Società Gela Calcio Spa e rimetteva gli atti alla Procura federale allo scopo di accertare ulteriori responsabilità a carico di tesserati. L’Organo inquirente, istruita la pratica e svolte le indagini consequenziali, accertava e deduceva che, al 40° minuto del secondo tempo e nella immediatezza della realizzazione da parte del Foggia della rete del pareggio, alcuni calciatori del Gela, tra i quali Cardinale Roberto, Porcaro Pasquale, Nordi Emanuele e Petrassi Marco rincorrevano il calciatore del Foggia Agodirin Kolawole. Nella circostanza, nel mentre il Nordi tentava di colpire l’Agodirin con un calcio, senza tuttavia riuscirvi, il Petrassi cercava di bloccarlo con le braccia e di arrestarne la corsa. Nel frattempo, un altro calciatore del Gela, di nome Docente B. Emilio, veniva attorniato e aggredito dai calciatori del Foggia Sau Marco, Agostinone Giuseppe e Santarelli Simone, quest’ultimo secondo portiere non partecipante al giuoco, il quale dalla panchina entrava di corsa in campo. Il Docente dapprima veniva bloccato per un braccio dall’Agostinone e poi era spintonato dal Santarelli; inoltre, prima di cadere in terra, rimaneva colpito con una manata dal Sau. Il Santarelli seguitava a colpire il Docente con calci e, nel contempo, prendeva a calci anche il calciatore del Gela Aliperta Domenico, che era intervenuto in difesa del compagno Docente, e si avventava sul Nordi. Prendeva parte agli incidenti il calciatore del Foggia Laribi Karin, che aggrediva il Docente,appena rialzatosi da terra, ponendogli con violenza le mani sul volto. Il Docente a sua volta reagiva e tentava di colpire il Laribi con una manata. Entravano a far parte di siffatto contesto anche altri due calciatori, che il Giudice Sportivo avrebbe poi sanzionato. Le indagini, corredate dai verbali delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai Sigg.ri Zeman Zdenek, Zingarelli Michele, Sau Marco, Laribi Karim, Agostinone Giuseppe, Santarelli Simone, Romagnoli Simone, Agoridin Kolawole, Torta Andrea, Nordi Emanuele, Petrassi Marco, Aliperta Domenico, Porcaro Pasquale, Cardinale Roberto, Docente Benito Emilio, Cunzi Evangelista, D’Anna Simone, Saani Mohammed e Bindoni Daniele, quest’ultimo arbitro designato della gara, nonché da articoli di stampa che avevano riportato gli episodi e da un DVD contenente le immagini degli incidenti, costituivano il presupposto del deferimento del 26 gennaio 2012, che viene portato a cognizione di questa Commissione Disciplinare, a mezzo del quale la Procura Federale contesta ai calciatori Sau Marco (attualmente tesserato per la Società SS Juve Stabia Spa), Agostinone Giuseppe (attualmente svincolato), Santarelli Simone (attualmente svincolato), Laribi Karim (attualmente tesserato per la US Sassuolo Calcio srl), Nordi Emanuele (attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio srl), Docente Benito Emilio (attualmente tesserato per la Società Ternana Calcio Spa) la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS e alle Società US Foggia Spa e Gela Calcio Spa la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, CGS. Resistono al deferimento a mezzo di memorie scritte redatte dai rispettivi difensori i calciatori Agostinone Giuseppe, Emanuele Nordi, Karim Laribi e Sau Marco, i quali, nel respingere gli addebiti loro mossi, chiedono il proscioglimento e nel solo caso del Karim Laribi in via subordinata la sanzione minima per la violazione contestata. All’inizio della riunione odierna i Signori Emanuele Nordi, Karim Laribi e Marco Sau, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Emanuele Nordi, Karim Laribi e Marco Sau, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Emanuele Nordi, ammenda di 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per il Sig. Karim Laribi, squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giornate 2 (due); pena base per il Sig. Marco Sau, squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 2 (due) giornate di cui una commutata in € 16.000,00 (€ sedicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna, sono comparsi i difensori di Giuseppe Agostinone e della Società US Foggia Spa, i quali hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive conclusioni; è comparso altresì il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto le seguenti sanzioni: - squalifica per 1 (una) giornata nei confronti di Giuseppe Agostinone; - squalifica per 5 (cinque) giornate nei confronti di Simone Santarelli; - squalifica per 1 (una) giornata nei confronti di Benito Emilio Docente; - ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) a carico della Società US Foggia; - ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società Gela Calcio Spa; Nel merito la Commissione osserva quanto segue. Alla luce delle prove acquisite dalla Procura federale nel corso dell’indagine, è certo che nella gara in oggetto si sono verificati gli incidenti descritti nella parte motiva del deferimento. Tali accadimenti erano insorti in occasione di una segnatura realizzata dalla squadra del Foggia, quella del definitivo pareggio, che era avvenuta a pochi minuti dal termine della gara e che, a dire dei calciatori della squadra del Gela, sarebbe stata determinata dal comportamento degli antagonisti i quali, anziché ricambiare il gesto di cavalleria degli avversari che avevano calciato fuori il pallone per consentire il soccorso di un calciatore infortunato proprio della squadra del Foggia, avevano immediatamente e sorprendentemente ripreso il giuoco, non restituendo il pallone e anzi andando in rete. Non può essere messo in dubbio che tutti i calciatori raggiunti dal deferimento si sono resi compartecipi di una rissa, che li aveva visti protagonisti, pur se con un diverso grado di colpa. E infatti, nel mentre è risultato che due dei calciatori coinvolti avevano tentato di colpire l’avversario senza tuttavia riuscirvi, altri vi erano invece riusciti, con particolare riferimento a uno di loro, che si distingueva da compagni e avversari perché spintonava e scalciava gli avversari con particolare determinazione. In siffatto contesto, devono essere inflitte le sanzioni indicate nel dispositivo, comminate per i calciatori ai sensi dell’art. 19, comma 4, incisi A), B), e C), CGS e per le due Società ai sensi dell’art. 18, comma 1, inciso B, CGS, tenuto conto, ai fini della quantificazione della pena, che il risultato della gara acquisito sul campo è stato omologato e che nessuna delle persone partecipanti alla rissa ha subìto danni fisici. P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico del calciatore Nordi Emanuele; ▪ squalifica di 2 (due) giornate per il calciatore Laribi Karim, da scontarsi in gare ufficiali; ▪ squalifica di 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali con ammenda di € 16.000,00 (€ sedicimila/00) a carico del calciatore Marco Sau. Infligge al calciatore Agostinone Giuseppe la squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali; al calciatore Santarelli Simone la squalifica per 5 (cinque) giornate da scontarsi in gare ufficiali; al calciatore Docente Benito Emilio la squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali; alla Società US Foggia Spa l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); alla Società Gela Calcio Spa l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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