COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/03/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Deferimento del Procuratore Federale datato 20 ottobre 2012 a carico di: Giuseppe Dragone e Diego Belotti per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS e dell’Art. 8, comma 10, CGS, in relazione agli Artt. 17 e 52 delle NOIF, in quanto hanno ottenuto l’iscrizione al campionato di eccellenza per la stagione 2010/2011 in mancanza dei requisiti necessari; USD GRUMELLESE per la violazione dell’Art. 8, comma 4, CGS, per responsabilità diretta ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente Giuseppe Dragone.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/03/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Deferimento del Procuratore Federale datato 20 ottobre 2012 a carico di: Giuseppe Dragone e Diego Belotti per violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS e dell'Art. 8, comma 10, CGS, in relazione agli Artt. 17 e 52 delle NOIF, in quanto hanno ottenuto l'iscrizione al campionato di eccellenza per la stagione 2010/2011 in mancanza dei requisiti necessari; USD GRUMELLESE per la violazione dell'Art. 8, comma 4, CGS, per responsabilità diretta ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente Giuseppe Dragone. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto del contenuto della memoria difensiva depositata dai deferiti, preso altresì atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto in ordine alle violazioni contestate ai signori Giuseppe Dragone e Diego Belotti l'inibizione per tre anni, ed alle violazioni contestate alla USD GRUMELLESE la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza e che i deferiti hanno chiesto di essere assolti ovvero il minimo delle sanzioni, OSSERVA i signori Belotti e Dragone, nel caso di specie, hanno violato il disposto sia dell'Art. 8, comma 10, CGS sia dell'Art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli Art. 17 e 52 delle NOIF che vietano l'iscrizione di un autonomo soggetto giuridico al posto di un altro. Infatti, hanno iscritto la USD GRUMMELLESE al campionato di eccellenza al posto della precedente società GS GRUMELLESE. In merito al fatto che si tratti di due società diverse non vi può essere alcun dubbio considerato che la USD GRUMELLESE e la GS GRUMELLESE hanno partita iva e codice fiscale diversi. Peraltro tale comportamento non si può ravvisare l'elemento del dolo e/o fraudolento bensì della colpa, in quanto all'atto di dell'iscrizione la nuova società USD GRUMELLESE si è accollata tutti i debiti della GS GRUMELLESE. Si ritiene quindi equo applicare alla società USD GRUMELLESE il minimo delle sanzioni previste dell'Art. 8, comma 10 CGS e precisamente quelle di cui all'Art. 18 lett. h) CGS, nonché la sanzione prevista dall'Art. 18, lett. b) CGS in ordine alla violazione di cui all'Art. 1, comma 1, CGS commessa del proprio Presidente e ciò ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS. Tanto premesso e ritenuto COMMINA ai signori Giuseppe Dragone e Diego Belotti l'inibizione di mesi sei; alla USD GRUMELLESE un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2011/2012 di eccellenza, nonché l'ammenda di Euro 2.500,00. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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