COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE POL. OLYMPIA CITTADELLA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 7/3/2012 – Squalifica per tre giornate giocatori Frasson Alberto e Zurlo Daniel; Squalifica per quattro giornate giocatore Milani Manuel; Squalifica sino al 25/3/2012 allenatore Milani Pier Angelo, Ammenda di € 40,00 – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE POL. OLYMPIA CITTADELLA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 7/3/2012 – Squalifica per tre giornate giocatori Frasson Alberto e Zurlo Daniel; Squalifica per quattro giornate giocatore Milani Manuel; Squalifica sino al 25/3/2012 allenatore Milani Pier Angelo, Ammenda di € 40,00 – Campionato Allievi Provinciale La Pol. Olympia Cittadella ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato n. 7 del 7/3/2012, con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Frasson Alberto e Zurlo Daniel : “perché, al termine della gara applaudivano in segno di scherno e offendevano l’arbitro con espressioni gravemente lesive del suo prestigio”; - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Milani Manuel : “perché, espulso per aver calciato un avversario a gioco fermo. Al termine della gara applaudiva in segno di scherno e offendeva l’arbitro con espressioni gravemente lesive del suo prestigio.” - squalifica sino al 25/3/2012 a carico dell’allenatore Milani Pier Angelo; - ammenda di € 40,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro durante tutta la gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, osserva di non poter prendere in esame la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica fino al 25/3/2012 a carico dell’allenatore Milani Pier Angelo e la sanzione dell’ammenda di € 40,00 a carico della Società, in base a quanto disposto dell’art. 45, comma 3, lettera b) e d) del C.G.S., trattandosi di provvedimenti inoppugnabili. Esaminato il ricorso presentato dalla Società Olympia Cittadella nella parte riguardante gli altri provvedimenti disciplinari; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la dettagliata descrizione dei comportamenti tenuti dai giocatori Frasson, Zurlo e Milani e resi dall’arbitro in sede di referto di gara ed oggi contestati; valutati i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrui in relazione ai fatti addebitati; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare le sanzioni impugnate: considerata l’efficacia privilegiata attribuita nel giudizio sportivo al rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Olimpia Cittadella; - di dichiarare inammissibile l’impugnazione delle sanzioni attinenti l’Ammenda di € 40,00 a carico della Società e squalifica fino al 25/3/2012 a carico dell’allenatore Milani Pier Angelo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Frasson Alberto e Zurlo Daniel; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Milani Manuel; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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