COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MOMO ATLETICO CALCIO – VOGOGNA disputata il 4/03/12 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone A (C.U. n° 48 dell’8/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MOMO ATLETICO CALCIO – VOGOGNA disputata il 4/03/12 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria - Girone A (C.U. n° 48 dell’8/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta) Con rituale e tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 9/03/12, la A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO, contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 48 dell’8/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, basate sul rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita NOMO – VOGOGNA disputata il 4/03/12 nell’ambito del girone A del Campionato di Prima Categoria. La società reclamante sostiene che il Giudice sportivo, nell’infliggere la squalifica per tre gare effettive al proprio giocatore NERVI Massimo, abbia creduto ciecamente alle dichiarazioni del direttore di gara, il quale, nel proprio rapporto ha riferito che il giocatore NERVI Massimo, alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, lo ha offeso. La Società MOMO ATLETICO CALCIO fa notare come l’arbitro, mal comprendendo la lingua italiana perché di origine straniera, forse, abbia male interpretato le espressioni usate dal NERVI per protestare per il provvedimento di espulsione, senza che queste assumessero il carattere dell’offesa. Ma, sfortunatamente per il calciatore, il direttore di gara ha esattamente interpretato le parole offensive pronunciate dallo stesso, tanto da riportarle testualmente nel proprio rapporto: al 32° del 2° tempo NERVI Massimo, n° 9 del MOMO, espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal terreno di gioco, si girava verso di me e mi diceva “vaffanculo arbitro di merda”. La Commissione Disciplinare Territoriale, in considerazione della volgarità e gravità dell’offesa pronunciata, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta al calciatore NERVI Massimo.
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