COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. DOMODOSSOLA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara AYGREVILLE – DOMODOSSOLA disputata il 4/03/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionale. (C.U. n° 48 dell’ 8/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. DOMODOSSOLA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara AYGREVILLE – DOMODOSSOLA disputata il 4/03/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionale. (C.U. n° 48 dell’ 8/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta) Con rituale e tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 15/03/12, la A.S.D. DOMODOSSOLA contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo basate sul rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita AYGREVILLE – DOMODOSSOLA disputata il 4/03/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionale e riportate sul C.U. n° 48 dell’8/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Preliminarmente, occorre notare che la parte del ricorso che riguarda l’ammenda di € 25 inflitta alla società non può essere presa in considerazione per l’espressa previsione normativa dell’art. 45, comma 3, lettera d) del C.G.S. che ritiene non impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50 inflitti alle società partecipanti ai campionati del Settore per l’attività giovanile. La società DOMODOSSOLA contesta, inoltre, la squalifica fino al 15/04/2012 inflitta all’allenatore CAVALLI Roberto e quella per quattro gare effettive inflitta al giocatore CAVALLI Alessandro, sostenendo che, per quanto attiene quest’ultimo, lo stesso ha solo manifestato il suo disappunto per la concessione di un secondo calcio di rigore a sfavore senza trascendere, mentre l’allenatore, dopo la sua espulsione, si è sempre mantenuto all’esterno del recinto interagendo esclusivamente con i propri giocatori. Nel suo rapporto il direttore di gara riferisce che il giocatore CAVALLI Alessandro, al 27° del 2° tempo, dopo un calcio di rigore, lo spintonava sul petto pronunciando delle frasi offensive, reiterate anche successivamente alla sua espulsione. Riferisce ancora l’arbitro che l’allenatore CAVALLI Roberto veniva allontanato dal campo al 30° del primo tempo per ripetute e pesanti proteste. Nel corso del secondo tempo, rientrato sul terreno di gioco, insultava il direttore di gara che lo invitava ad uscire. Le contestazioni, genericamente avanzate e non corroborate da riscontri certi, anzi nettamente contrastanti con quanto riferito dal rapporto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova, devono essere disattese. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. DOMODOSSOLA, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA l’ammenda di € 25 irrogata alla società DOMODOSSOLA; la squalifica fino al 15/04/2012 inflitta all’allenatore CAVALLI Roberto; la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al giocatore CAVALLI Alessandro.
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