COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 22 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 4/ 3/2012 MELPHICTA CALCIO – NUOVA MOLFETTA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 22 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 4/ 3/2012 MELPHICTA CALCIO - NUOVA MOLFETTA Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rileva quanto segue: 1) con reclamo del 6.3.2012, regolarmente preceduto da preavviso, la Società ASD MELPHICTA CALCIO esponeva che nella gara del 4.3.2012, disputatasi contro la Società ASD NUOVA MOLFETTA, quest'ultima aveva schierato in campo il giocatore RAMOHITO Valdi non regolarmente tesserato e, pertanto, chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della per dita della gara con il risultato di 3 - 0; 2) con controdeduzioni del 16.3.2012 l' ASD NUOVA MOLFETTA, pur non contestando di aver schierato il detto giocatore, evidenziava di non aver ricevuto comunicazione del reclamo presentato dalla ASD MELPHICTA CALCIO e che comunque il ridetto calciatore non si trovava nella condizione di irregolarità nel tesseramento; 3) in data 20.3.2012 questo Giudice Sportivo acquisiva agli atti risposta all'informativa richiesta in data 13.3.2012 da parte dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIESE, il quale attestava che il giocatore in esame non risultava tesserato con la società ASD NUOVA MOLFETTA alla data del 16.3.2012; 4) dall'esame dell'informativa e della documentazione allegata risulta che in data 16.12.2011 la società ASD NUOVA MOLFETTA ha richiesto il tesseramento del calciatore RAMOHITO Valdi, omettendo di trasmettere unitamente alla richiesta valido permesso di soggiorno e certificato di residenza. 5) di tanto la società richiedente veniva specificatamente informata con telegramma dell'11.1.2012 in cui, tra l'altro, veniva evidenziata la necessità di attendere nota autorizzativa dell'avvenuto regolare tesseramento; 6) del resto, ad oggi, la società ASD NUOVA MOLFETTA non ha ancora provveduto ad inviare il certificato di residenza del calciatore in esame. avendo trasmesso, solo in sede di controdeduzioni, fotocopia del permesso di soggiorno del signor RAMOHITO Valdi; 7) da ultimo, é opportuno evidenziare come il reclamo proposto dalla società ASD MELPHICTA CALCIO risulta corredato dalla ricevuta di spedizione dello stesso alla società ASD NUOVA MOLFETTA. Tutto quanto premesso il Giudice Sportivo così D E L I B E R A 1)di accogliere il reclamo proposto dalla ASD MELPHICTA C. avverso l'omologazione del risultato della gara del 4.3.2012, in quanto la società ASD NUOVA MOLFETTA ha schierato in campo il calciatore RAMOHITO Valdi non validamente tesserato; 2) di infliggere alla società ASD NUOVA MOLFETTA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a favore della società ASD MELPHICTA CALCIO. 3) di non addebitare la tassa reclamo a carico della ASD MELPHICTA CALCIO stante l'accoglimento dello stesso.
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