COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, U.S. BRUNELLESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 dell’8.03.2012. Gara Brunellese / Buddusò del 04.03.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102
Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale,
U.S. BRUNELLESE (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 dell’8.03.2012.
Gara Brunellese / Buddusò del 04.03.2012.
La Società Brunellese propone reclamo avverso la squalifica dei giocatori Sannia Alessio e Corrias Mirko entrambi per due giornate di gara; l’inibizione del dirigente Ventroni Marco sino al 21 marzo 2012, e l’ammenda di Euro 75,00 per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara.
Assume la reclamante che i propri tesserati non si siano resi responsabili di atti irriguardosi nei confronti del direttore di gara.
La Commissione visti gli atti e letto il reclamo rileva che il direttore di gara ha riportato i fatti per cui è reclamo in modo circostanziato talchè la sua attendibilità non può essere inficiata da una sterile difensiva basata su una negazione dell’occorso.
Si ritiene quindi che i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo sono da considerarsi obiettivamente congrui e devono essere confermati.
Rileva, infine, che i reclami proposti per i giocatori Sanna Alessio e Corrias Mirko e l’inibizione del dirigente Ventroni Marco sono assolutamente improponibili e, quindi, non possono essere discussi da questa Commissione in virtù rispettivamente del disposto di cui all’art.45 comma 3° lett.a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo in ordine all’ammenda inflitta e la non impugnabilità dei provvedimenti inerenti i giocatori Sanna Alessio e Corrias Mirko e del dirigente Ventroni Marco.
Dispone l’addebito della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, U.S. BRUNELLESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 dell’8.03.2012. Gara Brunellese / Buddusò del 04.03.2012."