COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, A.S.D. CALCIO SAN SPERATE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 36 dell’8.03.2012. Gara Calcio San Sperate / Iglesias del 04.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, A.S.D. CALCIO SAN SPERATE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 36 dell’8.03.2012. Gara Calcio San Sperate / Iglesias del 04.03.2012. La ASD Calcio San Sperate ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Varsi Emiliano per comportamento violento nei confronti di due giocatori a gioco fermo. La reclamante contesta gli addebiti e sostiene che il giocatore si limitò a chiarire con un avversario una azione di gioco contestata, senza porre in essere alcun atto violento. Chiede pertanto la riduzione della squalifica. La Commissione, letto il referto arbitrale, ritiene viceversa pienamente provati gli addebiti. Dal documento risulta infatti dimostrato che il Varsi, già ammonito per proteste, venne espulso al 41° minuto del secondo tempo, perché colpì intenzionalmente con un pugno a gioco fermo un avversario. Successivamente, il Varsi procurò escoriazioni al collo ad altro avversario. L’entità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo appare adeguata al comportamento violento posto in essere dal giocatore, nelle due distinte fasi descritte, tanto da dover essere confermata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e di confermare la squalifica. Dispone l’addebito della tassa.
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