COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, POL. LOCERI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°36 dell’8.03.2012. Gara Sadali / Loceri del 04.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, POL. LOCERI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°36 dell’8.03.2012. Gara Sadali / Loceri del 04.03.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Loceri ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Edoardo Mameli è stato squalificato per tre gare perché espulso per aver colpito un avversario con un calcio, mentre abbandonava il terreno di gioco rivolgeva frasi ingiuriose all’arbitro. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, sostiene che il proprio tesserato, pur avendo reagito, non aveva posto in essere un atto connotato da violenza e nega che lo stesso avesse rivolto espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, giacchè le stesse sarebbero state piuttosto rivolte all’indirizzo della sua stessa persona per la precedente condotta che gli era costata l’espulsione. La Commissione, letti gli atti e esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. Il referto arbitrale che, come noto, è un atto pubblico giacchè proviene da pubblico ufficiale, è di per sé meritevole di assoluta credibilità salvo la sussistenza di chiare ed evidenti prove contrarie. Invero, il direttore di gara, nel corpo del referto, descrive una situazione di fatto dettagliata ed attendibile sia in ordine alla reazione posta in essere dal calciatore, non violenta ma certamente meritevole di sanzione, nonché in ordine alle ingiurie che erano state inequivocabilmente proferite nei confronti dell’arbitro di talchè non vi è alcuna ragione di dubitare in ordine a tali accadimenti descritti, né la reclamante ha indicato elementi di prova tali da poterne screditare, neppure parzialmente, la pubblica versione. La sanzione è del tutto congrua e proporzionata ai fatti, essa va pertanto integralmente confermata. Peraltro alcun valore può attribuirsi ad invocati precedenti, neppure specificati, e comunque non in grado di scalfire la fondatezza del provvedimento adottato nel caso de quo. La Commissione DELIBERA di respingere il reclamo, conferma il provvedimento impugnato e dispone l’addebito della tassa.
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