COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO MONSELICE 1926 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 – Squalifica sino 30/04/2012 giocatore Rodighiero Gabriele – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO MONSELICE 1926 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 54 del 29/2/2012 – Squalifica sino 30/04/2012 giocatore Rodighiero Gabriele – Campionato di Eccellenza La Società A.S.D. Calcio Monselice 1926 ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 54 del 29/2/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino al 30/4/2012 a carico del giocatore Rodighiero Gabriele : “per grave atto di violenza in danno di calciatore avversario, colpito con un pugno al volto e costretto a rimanere fuori dal campo per circa 5 minuti”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Calcio Monselice 1926; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito inoltre personalmente l’arbitro il quale ha completamente confermato il rapporto di gara dell’assistente arbitrale Sig. Bozzetto Alessandro ed ha precisato che l’evento si é verificato lontano dall’azione di gioco; sentito altresì per le vie brevi l’assistente arbitrale interessato che ha confermato integralmente il proprio referto, ed ha descritto nuovamente in modo dettagliato ed esaustivo l’accaduto preso in esame; ritenuto che non sono emersi elementi validi per una riforma della delibera impugnata; valutata congrua, in relazione agli accadimenti come oggi appresi, la sanzione disciplinare emessa dal Giudice Sportivo di primo grado; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Calcio Monselice 1926; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/4/2012 a carico del giocatore Rodighiero Gabriele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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