COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AQUILANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA AQUILANA / SAN PELINO, DISPUTATA IL 4.3.12 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N°51 DEL 8.3.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ AQUILANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA AQUILANA / SAN PELINO, DISPUTATA IL 4.3.12 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N°51 DEL 8.3.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, l’appellante ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “al 14º del secondo tempo veniva espulso per doppia ammonizione il calciatore Carosi Marco (Soc. Aquilana); al 30º del sec. tempo l'allenatore della Società Aquilana Giacomantonio Luca veniva allontanato per avere provocato, minacciato ed insultato un giocatore avversario; al 31º del secondo tempo veniva espulso il calciatore Sucapane Armando(Soc. S. Pelino) per aver dato uno spintone, facendolo cadere a terra, all'allenatore della Soc. Aquilana Giacomantonio Luca, il quale veniva inseguito per tutto il campo dal suddetto calciatore e da altri compagni di squadra, che nella circostanza si erano tolte le maglie; nello stesso tempo il calciatore Scolta Domingo (Soc. S. Pelino) sferrava un violento pugno alla nuca ad un calciatore avversario, provocandogli forte dolore, mentre calciatori di entrambe le squadre, tutti senza maglie, venivano a contatto con calci e pugni reciproci;
- subito dopo si verificava una rissa ingovernabile con invasione di campo da parte di sostenitori di entrambe le società in gara e vista anche la totale mancanza di collaborazione dei tesserati delle stesse, l'arbitro decideva di sospendere la gara”.
La società appellante ha dedotto l’erroneità dell’impugnata decisione in quanto, contrariamente a quanto evidenziato dal direttore di gara, non si sarebbero verificati fatti di gravità tale da indurre quest’ultimo a sospendere la partita per rissa ed invasione di campo.
Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento dell’appello e per l’omologazione del risultato acquisito sul campo ovvero, in subordine, di far disputare i restanti 14 minuti di gara ovvero di far ripetere la stessa.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Dagli atti ufficiali in possesso di questo Comitato e, segnatamente, dal rapporto arbitrale, non si evince la sussistenza dei motivi posti a base dell’appello, in quanto il direttore di gara ha chiaramente riferito che, al momento della sospensione della gara, alcuni calciatori di entrambe le squadre erano venuti a contatto con altri giocatori della squadra avversaria dopo essersi tolte le maglie e dopo aver provocato una rissa generale. Alla stessa rissa partecipavano sostenitori di entrambe le società che, nel frattempo, avevano invaso il campo contribuendo a rendere ingovernabile la situazione e rendendo, di fatto, impossibile all’arbitro di adottare qualsivoglia provvedimento.
Appare, pertanto, evidente, che a quest’ultimo non restava altro che sospendere la gara, nella materiale impossibilità di adottare diverse decisioni.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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