COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/03/2012 Decisione del Giudice Sportivo, GARA PROGETTO TITO – MARACANA’ SPORT VILLAGE del 03/03/2012

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 23/03/2012 Decisione del Giudice Sportivo, GARA PROGETTO TITO - MARACANA’ SPORT VILLAGE del 03/03/2012 Il Giudice Sportivo, Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla società MARACANA’ SPORT VILLAGE in merito alla posizione irregolare del calciatore MOLINARI ALESSANDRO del PROGETTO TITO; Considerato che il calciatore nato il 27.10.1996, non avendo ancora compiuto il 16° anno di età non poteva prendere parte alla gara oggetto del reclamo se non previa attestazione di maturità agonistica rilasciata dal Comitato Regionale territorialmente competente, così come previsto dall'art.34 comma 3 delle N.O.I.F.; Verificato presso la Segreteria del C.R. Basilicata che MOLINARI ALESSANDRO al momento della gara in esame risultava privo dell'autorizzazione necessaria e che pertanto prendeva parte alla stessa in posizione irregolare; DELIBERA • di accogliere il proposto reclamo della società MARACANA’ SPORT VILLAGE e di assegnare gara persa alla società PROGETTO TITO con il seguente punteggio: PROGETTO TITO-MARACANA’ SPORT VILLAGE 0-6; • di squalificare MOLINARI ALESSANDRO del PROGETTO TITO per 1 (una)giornata; • di inibire fino al 30.03.2012 PATERNOSTER CARMINE del PROGETTO TITO, quale dirigente della squadra; • di restituire la tassa reclamo.
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