COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara CASARZA LIGURE – REAL VALDIVARA terminata con il risultato di 3 a 1

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara CASARZA LIGURE – REAL VALDIVARA terminata con il risultato di 3 a 1 Il Giudice Sportivo, premesso che in relazione alla partita in esame il direttore di gara aveva decretato la chiusura anticipata delle medesima gara per, testualmente si legge nella prima pagina referto, "abbandono del terreno di gioco da parte della squadra REAL VALDIVARA". In ordine a tale decisione del direttore di gara l'ASD REAL VALDIVARA ha presentato rituale reclamo, sostenendo invece che né il proprio capitano, né il proprio dirigente avevano manifestato l'intenzione di abbandonare il terreno di giuoco. Nello specifico, la reclamante sostiene che dopo la sospensione del direttore di gara, il proprio Dirigente Accompagnatore si è recato dal Direttore di gara per chiedere spiegazioni; ricevuto dal direttore di gara dopo circa venti minuti ed aver saputo la motivazione, richiedeva ed otteneva di potere allegare al referto di gara una propria dichiarazione, in cui sostanzialmente si asserisce che la gara è stata sospesa per motivi sconosciuti. La società CASARZA LIGURE non ha presentato in merito le proprie controdeduzioni; tuttavia in allegato al referto arbitrale risulta acclusa una dichiarazione del proprio accompagnatore in cui si legge che l'arbitro non ha sospeso la partita, che la squadra REAL VALDIVARA ha abbandonato il campo volontariamente e che l'arbitro è andato dal capitano il quale avrebbe confermato l'abbandono. Tutto ciò premesso ed esaminati gli atti ufficiali, ed in particolare il referto arbitrale ed il relativo supplemento (il quale si ricorda è connotato da fede privilegiata ed incontrastabile rispetto alle versioni di parte) questo Giudice Sportivo ha rilevato che il direttore di gara ha dettagliatamente specificato le cause che hanno portato alla chiusura anticipata della partita, descrivendo cronologicamente tutti gli accadimenti verificatesi ed il comportamento da Egli tenuto in ordine al rispetto della regola 5, comma 12, del regolamento del giuoco del calcio; infatti il direttore di gara nel proprio supplemento sostiene di aver chiesto chiarimenti in merito all'abbandono del terreno di giuoco prima al capitano (Mannoni Marco) e poi al Dirigente Accompagnatore (Fierro Giancarlo) del REAL VALDIVARA, i quali, entrambi, avrebbero manifestato l'intenzione di abbandonare il terreno di giuoco e di non proseguire la gara. Successivamente, si legge nel supplemento al referto arbitrale che il direttore di gara ha richiesto in osservanza alla summenzionata regola 5, comma 12, apposita dichiarazione scritta al Dirigente Accompagnatore del REAL VALDIVARA. Ritenuto che, dal contenuto del reclamo della società REAL VALDIVARA e dal contenuto del referto e supplemento arbitrale, emergono due versioni totalmente differenti e contrastanti degli accadimenti, e soprattutto non collimanti su un punto fondamentale ai fini della presente decisione: la società reclamante sostiene di non avere mai abbandonato il terreno di giuoco e di non avere manifestato l'intenzione di non proseguire la gara, mentre da parte sua il direttore di gara nell'ambito del contenuto del referto e supplemento arbitrale sostiene con dettagliata dovizia e nel rispetto delle norme federali di aver decretato la chiusura anticipata della partita per l'abbandono del campo ed il rifiuto di proseguire la gara da parte della società REAL VALDIVARA. Considerato che nella divergenza delle due versioni (quella della reclamante e quella del direttore di gara) deve sempre prevalere quella connotata di fede privilegiata del direttore di gara, che non può essere messa in discussione o superata da dichiarazioni di parte non supportate da obiettivi elementi di riscontro che ne evidenzino in modo netto e preciso la difformità rispetto agli accadimenti realmente verificatisi; tenuto conto, pertanto, che il contenuto del dettagliato supplemento di referto del direttore di gara non lascia spazi a dubbi in ordine al puntuale rispetto delle procedure regolamentari che hanno determinato la fine anticipata della partita, PQM Respinge il reclamo presentato dalla società REAL VALDIVARA ed omologa il risultato di 3 a 1 in favore del CASARZA LIGURE conseguito sul campo. Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it