COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VISCONTI – GHEDI
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
VISCONTI - GHEDI
La società AC Ghedi ha regolarmente presentato reclamo e col medesimo sostiene che la società Visconti a partire dal 34º del 2º tempo e fino al termine della gara ha tenuto sul terreno di gioco due soli calciatori " giovani " anziché i tre previsti.
La società Visconti ha inviato proprie deduzioni con le quali sostiene che erroneamente l'arbitro ha trascritto sulle note di fine gara come consegnate alle società la sostituzione del proprio calciatore nº 9 Rolla Michele nato il 29-8-91 col nº 13 Ranieri Ignazio nato il 18-2-85, anziché col calciatore nº 15 Presta Gianluca nato il 2-6-92 effettivamente entrato sul terreno di giuoco.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che quanto sostenuto dalla società Ghedi corrisponde a quanto trascritto sui documenti ufficiali di gara: tuttavia, sentito telefonicamente in proposito ed a mezzo supplemento di rapporto l'arbitro dichiara di aver commesso un errore trascrivendo la sostituzione del calciatore nº 9 Rolla Michele nato il 29-8-91 col nº 13 Ranieri Ignazio nato il 18-2-85 in quanto effettivamente sul terreno di gioco non è entrato il nº 13 bensì il calciatore nº 15 Presta Gianluca nato il 2-6-92.
Così come sostenuto dalla società Visconti.
Richiamato l'art. 34 delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n. 51 del 23.06.2011 precisa al punto 3.2.3.
nº 9 lettera b che per la coppa Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati di 2^ categoria ecc. vale a dire secondo le modalità successivamente indicate e di cui al C.U. n. 1 del 4.07.2011 del CR Lombardia che precisa al punto 3 A/4 pag, 19 - che per le gare dei campionati regionali è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori e quindi ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2011/12 le Società partecipanti ai Campionati di Seconda Categoria hanno l'obbligo di impiegare "…sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive,calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: due calciatori nati dal 1-1-1989 e uno nato dal 1-1-1988… .
Dato atto che la gara si è quindi svolta nel rispetto della normativa prevista Il reclamo va quindi rigettato in quanto infondato.
PQM
DELIBERA
- di omologare il risultato della gara come di seguito: Visconti - Ghedi 3-1.
- di addebitare a carico della società reclamante la tassa reclamo se non versata.