COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società Polisportiva TRIUGGESE Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 11-03-2012 tra Triuggese / Novedrate C.U. n. 34 della delegazione di Como datato 16-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società Polisportiva TRIUGGESE Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 11-03-2012 tra Triuggese / Novedrate C.U. n. 34 della delegazione di Como datato 16-03-2012 La società Polisportiva TRIUGGESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato l'ammenda di € 620,00 lamentando che è eccessiva in ragione dei fatti verificatisi al termine della gara. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il sig. Galbiati Piero dirigente della reclamante si è attivato per soccorrere l'arbitro accerchiato dai giocatori della propria squadra. Tale comportamento giustifica una lieve riduzione dell'ammenda comminata alla Triuggese dal G.S. nonostante le frasi discriminatorie pronunciate dal pubblico nei confronti di un calciatore avversario di colore. Tanto premesso e ritenuto questa Commissione in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE la sanzione dell’ammenda ad € 500,00. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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