COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. VELA MESERO Camp. 2° Categoria Gir. G gara del 07-03-2012 tra Vela Mesero / Ticinia Robecchetto C.U. n. 37 della delegazione di Legnano datato 15-03-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. VELA MESERO Camp. 2° Categoria Gir. G gara del 07-03-2012 tra Vela Mesero / Ticinia Robecchetto C.U. n. 37 della delegazione di Legnano datato 15-03-2012. La società VELA MESERO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. per le seguenti sanzioni: ammenda € 150,00 per intemperanze del pubblico a fine gara; ammenda di € 200,00 per comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro a fine gara da parte dei tesserati; ammenda € 100,00 per comportamento antisportivo da parte dei giocatori; inibizione fino al 09.05.2012 del dirigente accompagnatore MAGNA Massimo per mancata assistenza all'arbitro all'uscita dagli spogliatoi; squalifica sino al 06.06.2012 dell'allenatore BERTANI Davide per insulti, minacce e tentativo di colpire l'arbitro; squalifica per quattro gare del calciatore FRATTINI Simone per reiterate offese nei confronto dell'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la società reclamante e l'arbitro a chiarimenti rileva : le squalifiche comminate all'allenatore BERTANI e al calciatore FRATTINI meritano di essere confermate in quanto l'arbitro, sentito a chiarimenti ha precisato che il BERTANI ha tentato di colpirlo con un pugno che veniva prontamente evitato, confermando altresì di essere stato nel contempo insultato e minacciato dal calciatore FRATTINI reiteratamente anche dopo il suo allontanamento dal terreno di giuoco. Analogamente deve essere confermata l'inibizione al dirigente accompagnatore che non ha aspettato l'arbitro all'uscita dagli spogliatoi al termine della gara, fornendogli adeguata assistenza per l'uscita dall'impianto. Meritano una lieve riduzione le ammende se valutate complessivamente ed in un unico contesto. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE le ammende comminate alla VELA MESERO al complessivo importo di € 350,00 dalle € 450,00 comminate dal G.S. (€ 150,00 + € 200,00 + € 100,00), confermando per il resto le decisioni del G.S. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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