COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: U.S. NUOVA BORGO PACE – A.S.D. SPORTINSIEME CARMIANO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. SPORTINSIEME CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori PUSCIO Pierpaolo e PERRONE Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: U.S. NUOVA BORGO PACE – A.S.D. SPORTINSIEME CARMIANO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. SPORTINSIEME CARMIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori PUSCIO Pierpaolo e PERRONE Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 Marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che dagli elementi acquisiti al processo non è stato possibile stabilire se la rissa che ha impedito la prosecuzione della gara sia stata determinata da calciatori di una delle due squadre e cioè dalla società U.S. NUOVA BORGO PACE ovvero dalla società A.S.D. SPORTINSIEME CARMIANO per cui devono ritenersi entrambe le squadre responsabili della interruzione della gara stessa; ritenuto pertanto che non può trovare accoglimento il reclamo proposto dalla società reclamante sia in ordine al risultato della gara che in ordine alla squalifica inflitta dal Primo Giudice ai calciatori PUSCIO Pierpaolo e PERRONE Marco P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. SPORTINSIEME CARMIANO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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