COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, A.S.D. USSANA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n°36 dell’8.03.2012. Gara Uragano Pirri / Ussana del 04.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, A.S.D. USSANA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n°36 dell’8.03.2012. Gara Uragano Pirri / Ussana del 04.03.2012. L’ A.S.D. Ussana proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: 1) Squalifica del giocatore Meloni Davide sino alla data del 31.12.2013 perché al 29° minuto del secondo tempo, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, si dirigeva verso gli spogliatoi e, dopo essersi levato la maglia di gioco, si avvicinava all’arbitro e lo colpiva violentemente al viso, provocandogli forte stordimento e offuscamento della vista; 2) Squalifica del giocatore Farci Fabrizio per avere colpito l’arbitro alla coscia sinistra con un calcio provocandogli forte dolore ed per aver proferito frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dello stesso; 3) Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in quanto l’arbitro veniva costretto, in dipendenza dei fatti posti in essere dai giocatori Meloni e Farci, a sospendere l’incontro non essendovi le condizioni per proseguire regolarmente lo stesso. La reclamante chiedeva che venisse annullata la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 assumendo, che nel caso in esame vi fossero le condizioni per proseguire l’incontro in oggetto sospeso dall’arbitro al 29’ del secondo tempo; assumeva, altresì, che le sanzioni inflitte ai tesserati fossero da ritenersi eccessive in considerazione del fatto che il Meloni Davide, pur autore di un atto inconsulto, si sarebbe limitato con un gesto istintivo a colpire il direttore di gara ad una spalla e non sul viso come indicato nel rapporto ; e che il Farci avrebbe tentato di colpire il direttore di gara con un calcio senza, tuttavia, riuscire nell’intento, anche perché accompagnato immediatamente negli spogliatoi dai propri compagni. La Commissione, sentito all’odierna udienza, il Presidente della Società reclamante che ha confermato integralmente il contenuto del ricorso osserva quanto segue. Preliminarmente, in relazione alla richiesta ripetizione della partita, senza entrare nel merito della vicenda, si rileva che la società reclamante ha omesso di effettuare la comunicazione del reclamo alla Soc. Uragano Pirri, comunicazione prevista dall’ art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e pertanto sul punto deve essere dichiarata l’inammissibilità. In merito alle squalifiche inflitte, la Commissione, esaminato attentamente il rapporto di gara, preso atto del reclamo dell’Ussana, ritiene che le sanzioni siano eccessive e pertanto debbano essere ridotte. Per quanto riguarda il Meloni, dal contesto degli atti, senza mettere in dubbio quanto affermato dal direttore di gara, appare evidente che lo stesso giocatore si sia reso responsabile di un fatto grave senza tuttavia probabilmente rendersi conto delle conseguenze che sarebbero potute scaturire per il direttore di gara. Appare, infatti, del tutto verosimile che trattasi di un fatto meramente istintivo provocato da una reazione ad un provvedimento arbitrale ( l’espulsione) ritenuto, anche se a torto, ingiusto. Pertanto, tenuto conto che il tesserato dopo il fatto si allontanava spontaneamente negli spogliatoi e che la società per il tramite del proprio Presidente si scusava con il direttore di gara per l’accaduto, scuse ribadite all’odierna seduta, la Commissione ritiene che la Sanzione possa essere ridotta e che il Meloni debba venire squalificato sino al 31/12/2012. Per quanto concerne il Farci, la Commissione, preso atto della condotta dello stesso e considerato che il suo comportamento debba essere ritenuto più grave rispetto a quello del Meloni, in quanto autore di un gesto proditorio ritiene che la sanzione inflitta vada ridotta in misura minore rispetto a quella inflitta a quest’ultima e comunque contenuta sino al 1.3.2013 in considerazione del fatto che il direttore di gara pur accusando dolore, di fatto non ha subito alcuna lesione documentata da idonea certificazione medica per cui effettivamente il calcio evidentemente venne inferto con limitata violenza. Per quanto sopra, la Commissione, in parziale riforma dell’impugnata decisione DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Meloni Davide al 31/12/2012; di ridurre la squalifica del giocatore Farci Fabrizio al 1/3/2013 e di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione alla ripetizione della gara non avendo la reclamante inviato alla controparte copia dello stesso. Dispone il non addebito della tassa.
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