COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 119 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.C.D. Audax Montevarchi Avverso Ammenda Di € 2.000,00 E Squalifica Allenatore Arcadio Antonio Fino Al 3132012 (.C.U. N° 48 Del 3132012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 119 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.C.D. Audax Montevarchi Avverso Ammenda Di € 2.000,00 E Squalifica Allenatore Arcadio Antonio Fino Al 3132012 (.C.U. N° 48 Del 3132012) Propone rituale reclamo l’Audax Montevarchi avverso la sanzione pecuniaria in oggetto comminata dal G.S.T. Toscano per comportamento del pubblico con la seguente motivazione: “ Per i propri sostenitori che, in campo avverso, forzato un cancello di ingresso, penetravano sul terreno di gioco causando breve interruzione della gara. Per lancio sul terreno di gioco di accendini e bottigliette in vetro senza colpire. Per danneggiamenti alle strutture della società ospitante. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. parte gara. Recidiva”. Reclama altresì avverso la squalifica per 30 gg. al suo allenatore Arcadio. Riguardo a quest’ultima sanzione, di cui non si dispone di motivazione, preliminarmente la CD rileva come non sia reclamabile, pertanto non prende in esame in reclamo stesso. In relazione alla sanzione pecuniaria, la reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, contesta la decisione mettendo in dubbio tutta la minuziosa descrizione fatta dall’arbitro del comportamento del pubblico; in particolare contesta che vi sia stato un così copioso lancio di bottigliette, affermando che il D.G. avrebbe dovuto prelevare le bottiglie e consegnarle all’organo preposto (quale ?); per quanto riguarda l’invasione di campo disquisisce sull’onere probatorio arrivando ad affermare che sia onere (di chi?) dimostrare l’effettiva rottura del lucchetto; arriva infine ad operare una sorta di accusa nei confronti della società ospitante per non aver controllato e conseguentemente vietato, l’ingresso e l’introduzione delle bottigliette di vetro poi lanciate dai suoi tifosi. Non ritiene fosse necessario l’intervento delle forze dell’ordine allegando altresì filmato integrale della partita, dal quale si evincerebbe il comportamento dei giocatori e dell’allenatore espulso. La C.D. esaminato il reclamo ed acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo stesso, nella parte relativa all’ammendo e di non prenderlo in esame per l’allenatore, poichè la sanzione non è reclamabile. Va preliminarmente osservato come l’unica fonte di prova per il C.G.S. (a parte in alcuni e ben precisi casi), è il rapporto di gara ed il supplemento dello stesso. Conseguentemente la C.D. non può visionare alcun filmato nè assumere prove di alcun genere. E, del resto, tutto quanto auspicato dalla reclamante in ordine al conteggio delle bottigliette lanciate, o della carenza dei controlli all’ingresso, e della colpa circa l’apertura del cancello nel caso dell’invasione di campo, non attenuano e, men che mai, eliminano. la colpa dei sostenitori dell’Audax Montevarchi e, quindi della medesima società per responsabilità oggettiva. Nel supplemento l’arbitro conferma quanto già riportato nel rapporto di gara, precisa di aver individuato con certezza nei tifosi del Montevarchi gli autori delle manifestazioni oggetto di sanzione, precisa altresì che fu proprio il commissario di campo (citato dalla reclamante come eventuale testimone della non gravità della situazione) che consegnò all’arbitro il lucchetto del cancello manomesso. La gravità del comportamento del pubblico, confermata in toto dal D.G., e la pericolosità della situazione fanno ritenere la sanzione ben commisurata agli eventi, e quindi meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo nella parte relativa alla sanzione pecuniaria e non prende in esame la squalifica all’allenatore. Ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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