COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 117 stagione sportiva 2011/2012 Gara Gambassi – Montaione (3-0) del 26/02/2012. Campionato di I categoria. In C.U. n.48 del 1/3/2012 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 117 stagione sportiva 2011/2012 Gara Gambassi – Montaione (3-0) del 26/02/2012. Campionato di I categoria. In C.U. n.48 del 1/3/2012 C.R.T. Reclama la società Montaione avverso la squalifica fino al 1/6/2012 inflitta al calciatore Ciulli Andrea “per avere protestato nei confronti del D.G. spingendolo al petto e facendolo arretrare leggermente”. La società non contesta le proteste del proprio tesserato, tuttavia rileva che il lieve contatto con l’arbitro è stato causato da una spinta ricevuta dal Ciulli da parte dell’assembramento di calciatori che si era creato in occasione della contestazione su un fatto tecnico. Chiede una riduzione della sanzione, allega una lettera di scuse del calciatore e formula istanza per essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma di avere ricevuto una spinta di lieve entità dal Ciulli che lo ha fatto arretrare leggermente. All’udienza del 23/03/2012, il rappresentante della società reclamante, preso atto del supplemento di rapporto conferma quanto richiesto nel gravame. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. I fatti (proteste e spinta) appaiono acclarati ed apprezzabili sono le scuse indirizzate all’arbitro da parte del calciatore, tuttavia il gesto lesivo verso l’arbitro rimane e deve essere imputato al calciatore Ciulli così come chiaramente esplicitato dal D.G. La sanzione, relativamente alla quantificazione della stessa, appare congrua rispetto a quanto contestato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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